Referendum n°2
(Scheda di colore rosso)
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Abolizione del voto di
lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi
Volete voi che sia
abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel
testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 534, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:
"La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4,
limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste
concorrenti", nonché alla parola: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1),
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale" nonché alle parole ",comma 1" e n. 2): "un voto per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di
ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un
terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento
all'unità superiore. Le liste recanti pi di un nome sono formate da candidati e
candidate, in ordine alternato."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
"o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con";
comma 3, limitatamente alle parole: ",sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 16, comma 4, primo
periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo,
limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 17, comma 1, limitatamente
alle parole: "e della lista dei candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente
alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli
stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di colIegamento
deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo
17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio
uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nel caso di collegamenti con pi liste, questi devono essere i medesimi in tutti
collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con pi liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).
Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli
stessi di una lista o di pi liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso,
d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il
mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla
scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19; Articolo
20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e
della lista dei candidati", nonché alle parole: "alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"I'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei
collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei
collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "pi di una lista di
candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati
o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste
dall'articolo 25."; Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comrna 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle
parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e
alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole "e cancella dalIe liste i nomi";
n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):
"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista"
e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma
1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle
parole "e delle liste" nonché alle parole "analogamente si procede per la
stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole:
"e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle
parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di
lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; Articolo 30, comma 1,
n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di
lista"; Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ",
C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole "per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per I'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente
alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:
"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni
di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale."; Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle
liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1,
limitatamente alle parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente
alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del
candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle
parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle
parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui
ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente
alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di
lista." e alle parole "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è
stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con
il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i
cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro
della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7,
limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle
schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede
scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei
voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72, comma 2:
"Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenuti opportunamente distinte
le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole:
"e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 77,
comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è
stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un
numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore
alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato
a pi liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla
somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti
conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste
collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali
liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte
intera dei quozienti cosÏ ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole:
"collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché
alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con pi liste, i candidati entrano
a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato
il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché,
ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna
lista."; Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai
sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino pi posti di quanti
siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle
parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative
a pi liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla
proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale pi elevata.
Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si
proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle
parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito
i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
quarto e quinto periodo."?
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