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Aggiornamento Albo Giudici popolari

 
   IL SINDACO

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEI GIUDICI POPOLARI

 

IL SINDACO

 

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 MAGGIO 1951 n. 102 e modificata con la legge 5 MAGGIO 1952, n. 405, pubblicata sulla G.U. del 6 MAGGIO 1952, n. 105;

Vista la legge 27 DICEMBRE 1956, n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

Vista la legge 24 MARZO 1978, n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14-2-1978, n. 31, pubblicata sulla G. U. del 29-3-1978

 

RENDE NOTO

 

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli albi dei giudici popolari.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 delle Legge, che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 e che non risultano iscritti negli albi, possono inoltrare domanda a questo comune, in carta semplice entro e non oltre il 30 LUGLIO 2005.

 

Reggio Calabria, 11 Aprile 2005

 

IL SINDACO

                                                                                            Dott. G. Scopelliti

 

 

ART.  9  

I giudici popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti                     requisiti:

 

a)     cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b)     buona condotta morale;

c)     età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d)     titolo finale di studi di scuola media di grado di qualsiasi tipo.

 

ART. 10

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art.                    precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di II°                     grado, di qualsiasi tipo;

 

ART.  12  

Non possono assumere l’Ufficio di giudice popolare

 

a)     i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b)     gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio;

c)     i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione


 
 
Ultimo Aggiornamento: 17-May-2005     Download:  HTML - 21Kb     21Kb        

 

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