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| Rete Civica Unitaria / Comune di Reggio Cal. / Affari Generali / Elettorale | |||
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Aggiornamento Albo Giudici popolari
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COMUNE
DI REGGIO CALABRIA UFFICIO
DEI GIUDICI POPOLARI IL
SINDACO Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, pubblicata
sulla G.U. del 7 MAGGIO 1951 n. 102 e modificata con
la legge 5 MAGGIO 1952, n. 405, pubblicata sulla G.U. del 6 MAGGIO 1952, n.
105; Vista la legge 27 DICEMBRE 1956, n. 1441,
pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957; Vista la legge 24 MARZO 1978, n. 74 relativa
alla conversione del D.L. 14-2-1978, n. 31, pubblicata
sulla G. U. del 29-3-1978 RENDE NOTO che, in esecuzione delle
disposizioni contenute nell’art. 21 della succitata Legge del 1951, e
successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli albi dei
giudici popolari. Tutti coloro che
sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.
9 e 10 delle Legge, che non si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 12 e che non risultano iscritti negli albi, possono
inoltrare domanda a questo comune, in carta semplice entro e non oltre il 30
LUGLIO 2005. Reggio Calabria, 11 Aprile 2005 IL
SINDACO Dott. G. Scopelliti ART. 9 I giudici popolari per a) cittadinanza italiana e godimento
dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30
e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di
scuola media di I° grado di qualsiasi tipo. ART. 10 I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art.
precedente, devono essere in possesso del
titolo finale di studi di scuola media di II° grado, di qualsiasi tipo; ART. 12 Non possono assumere l’Ufficio di giudice popolare a) i magistrati e, in
generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle
forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo stato, in attività di servizio; c) i ministri di
qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione |
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