| STATUTO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
Il Comune
Art. 1 Autonomia del Comune
- Il Comune di Reggio Calabria è l'ente locale autonomo che rappresenta la
comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
- Nell'ambito della propria autonomia, il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura
degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o
regionali prevedono specifiche competenze.
- Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei
programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua
competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione
di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed
esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato,
anche attraverso lautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali,
all'attività politica ed amministrativa. A tal fine il Comune garantisce l'informazione
sull'attività comunale ed istituisce le circoscrizioni di decentramento, nonché forme di
consultazione referendaria.
- Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione
con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle
funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
- Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo
internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione
dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che
perseguono gli stessi scopi.
- In particolare, il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di
Reggio Calabria, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati,
nei modi definiti dalla Carta europea delle autonomie locali e, quale Comune d'Europa,
anche con i paesi extraeuropei.
- La città, per la sua dignità storica e politica, è sede arcivescovile metropolita e
del Consiglio regionale della Calabria.
Art. 2 Obiettivi
- l Comune di Reggio Calabria si propone la tutela e la promozione della persona umana
contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario,
nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso, anche attraverso ogni
iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza
civile e dell'ordine democratico.
- A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della
libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati
presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando
qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e
sociali.
- Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla
salvaguardia dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i
caratteri distintivi propri della comunità reggina; a tal fine, sostiene le formazioni
sociali che mirano all'educazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza
critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni
culturali ed universitarie, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale,
storico ed artistico della città.
- Il Comune di Reggio Calabria attua e favorisce forme di collegamento con i lavoratori
emigrati.
Art. 3 Funzioni
- Il Comune di Reggio Calabria rappresenta e cura unitariamente gli interessi della
propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
- Il Comune, in particolare:
- assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per
laccesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; promuove azioni positive per
garantire pari opportunità e favorisce la presenza di entrambi i sessi nei propri organi
collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di
tutti i cittadini;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato
sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti
industriali, turistici e commerciali;
- concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed
opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore
soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti,
degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati;
- predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di pronto intervento
in caso di calamità;
- provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alle cause di
inquinamento;
- tutela il diritto all'abitazione;
- vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il
godimento da parte della collettività;
- incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile;
- coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato
distributivo;
- tutela e promuove lo sviluppo dell'attività produttiva e, soprattutto, dell'artigianato
e delle attività turistiche.
Art. 4 Principi programmatici
- Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comune considera prioritarie le
esigenze dei settori più deboli della popolazione.
- In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati
e degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche
attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e
pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.
- Il Comune attua un'efficiente gestione dei servizi pubblici, determinando forme di
tariffazione differenziate per particolari categorie di soggetti.
Art.5 Principi ispiratori dell'organizzazione comunale
- Il Comune di Reggio Calabria riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona
umana.
- L'organizzazione opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la
propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della
correttezza, dell'efficienza e dell'imparzialità amministrativa e gestionale.
- In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare
in conformità ai seguenti criteri direttivi:
- snellimento e semplificazione dellattività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo
;
- assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;
- realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della
democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;
- coerenza dellazione impositiva con le disposizioni in materia di diritti dei
contribuenti;
- collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
- obbligo di astensione dal prendere parte agli affari che riguardano interessi propri,
dei propri congiunti o di affini entro il quarto grado;
- introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per
l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
- divieto di accesso - fuori dalle ipotesi riservate alla legge e nell'ambito dei poteri
di autorganizzazione del Comune - alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina,
elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso
l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende istituzioni,
organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si
trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2 comma
dell'articolo 166 del codice penale;
- sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
- sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge
3 agosto 1988 n. 327 e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata.
- obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di
coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in
relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire;
- determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti,
concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed
enti pubblici o privati;
- gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente
statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
- organizzazione dei servizi relativi ai settori dellassistenza , della cultura,
dello sport e delle attività ricreative secondo la formula del decentramento e
dellaffidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative a carattere
privato-sociale e privato imprenditoriale;
4. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettano agli
organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi
burocratici.
Capo II
Il territorio
Art. 6 Delimitazione del territorio
1. Il territorio del Comune è determinato dal Regio Decreto 7 luglio
1927 n. 1195 (registrato alla Corte dei Conti, in data 18 luglio 1927) integrato e
parzialmente modificato dalla L. 29 dicembre 1932 n. 1711.
Art. 7 Criteri per la individuazione delle circoscrizioni
- Il Comune di Reggio Calabria costituisce un'unità territoriale, nella quale ogni
interesse infracomunale deve essere valutato tenendo conto dell'interesse generale della
collettività locale.
- Il Comune, per rendere più razionale ed efficiente l'esercizio delle proprie funzioni,
istituisce le circoscrizioni di decentramento, secondo il criterio di suddivisione per cui
ogni parte è identificata in ragione della popolazione e delle caratteristiche
socio-economiche del territorio e tenendo conto dell'esigenza di una corretta gestione dei
servizi.
- Le circoscrizioni sono organismi di gestione dei servizi ed esercitano le funzioni
delegate dal Comune.
- Le circoscrizioni attuano forme di partecipazione e di consultazione dei soggetti
residenti nel territorio comunale.
- Le circoscrizioni possono dotarsi di un loro stemma e di gonfalone
Capo III
Identità dell'ente
Art. 8 Sede
- Il Comune di Reggio Calabria, ad ogni fine legale, ha sede presso il palazzo municipale.
- Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
- In casi eccezionali, il presidente del consiglio, anche su richiesta motivata
di singoli consiglieri, può convocare il consiglio in luoghi diversi.
Art. 9 Stemma e gonfalone
- Lo stemma ed il gonfalone della Città di Reggio Calabria hanno la conformazione
indicata nel decreto del capo del Governo del 22 dicembre 1934.
- L'iscrizione sullo stemma la seguente: URBS RHEGINA FIDELISSIMA PROVINCIAE PRIMA MATER
ET CAPUT.
- Il sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche anche
a richiesta del Consiglio o del suo Presidente.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Forme della partecipazione
Art. 10 Disposizioni generali
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali
al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento,
l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
- Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni
del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.
- Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonché i
cittadini dellunione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi
domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di
studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto
prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
- Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni
popolari il Comune il Comune predispone una carta elettorale da consegnare a tutti
gli iscritti nelle liste elettorali. I diritti di partecipazione sono esercitati dai
cittadini singolarmente od in forma associata.
Art. 11 Associazioni
1. Il Comune valorizza e sostiene, secondo modalità stabilite dagli
appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e
degli stranieri attraverso:
- il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di
cui in possesso l'amministrazione;
- la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
- Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per
settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le
associazioni che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza,
depositando il proprio statuto.
- Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale
dell'attività di volontariato autorizzato ai sensi della legge n.266/91.
Capo II
Organismi di partecipazione
Art. 12 Consulte
- Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione
locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi
consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali istituiti per
ciascun assessorato o servizio delegato.
- Le consulte di settore sono sentite allorché lamministrazione intervenga su
materie ricadenti nella loro sfera di interessi.
- E' richiesto obbligatoriamente il loro parere sui seguenti programmi:
- Piano pluriennale degli investimenti;
- Piano dei trasporti e del traffico;
- Piano commerciale e dei servizi;
- Programma delle opere pubbliche.
- Le consulte devono fornire il parere richiesto entro quindici giorni, trascorsi i quali
il parere si dà per acquisito.
Art. 13 Conferenza annuale
- Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione,
il Comune indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione,
alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte.
- Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dal Consiglio
Comunale prima dell'approvazione del bilancio.
Capo III
Informazione
Art. 14 Informazione
- Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per
assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della
comunità.
- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati
per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici. Gli stessi doveri di
informazione riguardano le circoscrizioni.
- Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce l'ufficio per le
relazioni con il pubblico ed in quest'ambito un segretariato per gli utenti disabili.
- Almeno ogni due mesi, viene pubblicato e diffuso, a cura dell'ufficio stampa, il
bollettino ufficiale del Comune, che contiene gli atti a tal fine previsti dal
regolamento.
- Una parte del bollettino riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di
maggiore rilievo delle circoscrizioni.
- In ogni caso, devono essere pubblicati, ogni sei mesi l'oggetto delle
deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende
dipendenti; le ordinanze sindacali; gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i
contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedimentali di cui al successivo
articolo 90; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di
intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee
all'amministrazione; le licenze e le concessioni.
- Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei
precedenti, che contenga altresì l'indicazione della dotazione organica dell'ente e dei
posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei
beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti
fondamentali del bilancio, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato
patrimoniale dei consiglieri comunali, di cui al successivo art. 44.
- L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività,
completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o
associati dell'ordinamento comunale anche attraverso mezzi telematici.
- Il Comune, per assolvere ai propri obblighi nei riguardi della comunità, organizza
l'ufficio stampa ed informazioni con adeguati mezzi, nonché con idonea dotazione
organica, anche attraverso nuovi strumenti normativi e contrattuali che consentano di
valorizzare compiutamente le necessarie professionalità.
Art. 15 Accesso
- Ai cittadini singoli o associati garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, ferma
restando la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
- Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per
espressa disposizione di legge o di regolamento.
- In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio
comunale o dei provvedimenti degli altri organi del comune riguardanti la concessione di
contributi e di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone e ad enti pubblici o privati.
- Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti,
compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie
dietro pagamento dei soli costi di riproduzione.
- Il regolamento, a tutela della riservatezza personale, individua gli atti sottratti
all'accesso e disciplina altresì i casi in cui applicabile l'istituto dell'accesso
differito e detta norme per il rilascio delle copie.
CAPITOLO IV
Istanze, petizioni, proposte
Art. 16 Istanze
- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono
rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per
conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di
interesse generale o collettivo.
- Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli
organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di trenta giorni.
- Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento
sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure
di pubblicità dell'istanza.
Art. 17 Petizioni
- Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o numero 500 cittadini possono
presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni
di interesse generale.
- Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e
le forme di pubblicità delle petizioni.
- Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella
petizione, la deliberazione relativa deve essere adeguatamente motivata e
pubblicizzata.
- Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno
ogni tre mesi.
- In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può richiedere al
presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della
successiva seduta.
Art. 18 Proposte
- Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o numero 250 cittadini possono
avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il
termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate dal parere dei
responsabili dei servizi interessati e, nonché, ove necessaria, dall'attestazione
relativa alla copertura finanziaria.
- L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità
previsti dal regolamento.
- Il predetto organo provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della
proposta, su quest'ultima o fa constare le ragioni per cui ritiene che la proposta stessa
non meriti di essere presa in considerazione.
- Non vi è obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che
implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto a singoli rapporti.
Art. 19 Iniziative
- Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o 500 cittadini possono esercitare
l'iniziativa di atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto
in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
- Il consiglio comunale delibera in ordine al suddetto progetto entro il termine stabilito
dal regolamento.
- Non possono formare oggetto di iniziativa le materie relative:
- alla disciplina dello stato giuridico del personale;
- ai tributi locali, alle tariffe ed ai prezzi pubblici;
- ai bilanci preventivi e consuntivi.
Capo V
Modi di consultazione popolare
Art. 20 Consultazioni
- Il Comune può indire, per dibattere problemi locali o questioni che rivestono
particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il
Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi
dell'infanzia, dei minori e dei giovani.
- Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni
iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel
qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di
un suo delegato.
- Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza
mediante opportune forme di pubblicità.
- Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o
l'uso di mezzi informatici.
- Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei
questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva
allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale
pubblicazione sul notiziario del Comune.
- I consigli circoscrizionali, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una
associazione iscritta all'albo comunale o di 100 cittadini, possono deliberare, per le
questioni che interessano l'ambito locale, le consultazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 21 Referendum
- Nelle materie di esclusiva competenza locale può essere indetto referendum, in
ordine a questioni di interesse generale.
- Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:
a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge,
regolamento o statuto;
c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti
con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende
speciali;
e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di
prestiti;
f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e
tariffe;
g) bilanci preventivi e consuntivi;
h) atti che riguardano la tutela della minoranza.
- Le materie di cui alle lettere d), e), f), g) del precedente comma possono essere
sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le
modalità appresso indicate.
- Il referendum consultivo indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale, con
deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a
questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 5% dei cittadini
elettori o 1/3 dei consigli circoscrizionali può fare richiesta di referendum consultivo
in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.
- La partecipazione al referendum consultivo d'iniziativa consiliare può essere limitata,
in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione
della residenza e/o dell'appartenenza a ben precise categorie.
- Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende
l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da
2/3 dei consiglieri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare
necessità ed urgenza.
- In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata
richiesta dai cittadini o dai consigli circoscrizionali.
- Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 5% dei
cittadini elettori o di 1/3 dei consigli circoscrizionali o di un terzo dei consiglieri
comunali. Tale richiesta è retta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una
motivata proposta di intervento del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.
- Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di
referendum è rimesso al difensore civico.
- Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della
consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta
referendaria.
- Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi
diritto.
- Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, i
competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.
- Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla
consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello
stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di
presentazione.
- Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della
consultazione referendaria.
- I referendum e le consultazioni, di cui al precedente art. 20, non possono avere luogo
in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Difensore civico
Art. 22 Difensore civico
- Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale
è istituito l'ufficio del difensore civico, al quale è attribuita anche la funzione
del controllo eventuale sugli atti previsti dalla legge.
- Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nell'ambito di un elenco formato a
seguito di avviso pubblico, emanato dal sindaco. Le singole candidature possono essere
proposte da ciascun consigliere comunale e da almeno 1000 cittadini elettori, le
cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
- L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei membri
assegnati nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei 2/3 nelle successive
votazioni.
- Il difensore civico dura in carica per un periodo di cinque anni, esercitando le
funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico non può essere
rieletto.
- Il difensore civico è eletto tra cittadini laureati preferibilmente in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.
Non possono essere nominati difensori civici:
- coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i
componenti delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o
imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a
qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato,
professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;
- coloro che sono stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime
elezioni politiche od amministrative di qualsiasi tipo;
- coloro che sono legati da vincoli di parentela fino al quarto grado con sindaco,
assessori, consiglieri comunali o dirigenti del Comune.
- Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di
consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel
precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno
dei consiglieri. Nella stessa seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per
l'elezione, alla sostituzione, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato
per l'elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del quinquennio del
sostituito, ma può essere rieletto.
- Il difensore civico può essere revocato a seguito di mozione motivata, presentata da
almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio con
la maggioranza dei 2/3.
- L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di
attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio
stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale del Comune, distaccato
dal sindaco su proposta del segretario generale, d'intesa con il difensore civico.
- Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o
associati. Esso può intervenire presso l'amministrazione comunale per accertare che i
procedimenti
amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e
tempestivamente emanati. Il difensore civico può convocare i responsabili dei
procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa
essere a lui opposto il segreto d'ufficio.
- Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore sollecita, in caso di ritardo, gli
organi competenti di provvedere entro un certo periodo di tempo; segnala agli organi
sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; rassegna verbalmente o
per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
- Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore,
l'amministrazione ha l'obbligo di darne dettagliata motivazione. Il difensore civico può
chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi.
- Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro
eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta
pubblica.
- In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il
difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio. Il Difensore civico
è tenuto, se richiesto, a partecipare alle sedute del consiglio o delle commissioni
consiliari.
- Al difensore civico viene corrisposta una indennità pari al 70% di quella
prevista per il sindaco.
Capo VII
Partecipazione al procedimento
Art. 23 Avviso di inizio del procedimento
- Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 91,
contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati
mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
- Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, si considerano
soggetti interessati anche le associazioni, regolarmente iscritte all'albo comunale di cui
al comma 2 dell'articolo 11, titolari di interessi collettivi, concernenti il procedimento
in oggetto.
- Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la comunicazione può essere effettuata
depositando gli atti relativi presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico
dell'amministrazione comunale.
- Nel caso di provvedimenti amministrativi di carattere normativo, programmatico o
comunque generale, della proposta del provvedimento deve essere dato avviso al pubblico, a
mezzo di un quotidiano locale, almeno due mesi prima del giorno fissato per la
discussione, salvo i casi d'urgenza.
- Gli atti relativi devono essere messi a disposizione del pubblico per almeno trenta
giorni.
- Qualora sussistano straordinarie esigenze di urgenza o il numero dei destinatari
o l'indeterminatezza degli stessi la rendano impraticabile, è consentito prescindere
dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri
mezzi, che garantiscano comunque forme di idonea informazione.
- Restano comunque salve le disposizioni di legge o di regolamento che dettano una
disciplina specifica sulla partecipazione ai singoli procedimenti.
Art. 24 Intervento nel procedimento
- I singoli e le formazioni sociali, titolari di interessi coinvolti nel procedimento di
adozione di atti amministrativi, hanno diritto di intervenire secondo le modalità
disciplinate dal regolamento, ancorché non sia stata data loro comunicazione dell'inizio
del procedimento.
- Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti pertinenti
all'oggetto del procedimento.
- Il responsabile dell'istruttoria entro il termine previsto dal regolamento deve
pronunciarsi sugli atti predetti e formulare le sue conclusioni ai fini della emanazione
del provvedimento finale.
- Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve
essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Consiglio comunale
Art. 25 Generalità
1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, il sindaco, la
giunta.
Art. 26 Il consiglio comunale
- Il consiglio è composto dal sindaco e da 40 membri.
- E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della
comunità e di stabilire in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le
attività di amministrazione e gestione, esercitando il controllo politico -
amministrativo sulla loro attuazione.
- Il consiglio determina il quadro istituzionale e definisce i criteri generali
sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 27 Funzione di indirizzo
1. Il consiglio esercita la funzione di indirizzo precipuamente
mediante:
- la partecipazione alla definizione delle linee programmatiche di mandato proposta dal
Sindaco, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle concrete possibilità
della struttura burocratica nonché delle relazioni previsionali e programmatiche, dei
piani finanziari, dei programmi di opere pubbliche e dei bilanci comunali e pluriennali;
- l'indicazione, negli atti di pianificazione, dei risultati che costituiscono gli
obiettivi della azione dell'ente ed i tempi per il loro conseguimento;
- l'indicazione dei criteri-guida per l'attuazione degli atti fondamentali e delle
direttive per promuovere e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e
dell'amministrazione;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- l'indicazione degli indirizzi di politica tariffaria e la determinazione delle modalità
di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;
- l'approvazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi, dei programmi e dei
piani di attività.
Art. 28 Funzione di controllo
- Il consiglio esercita il controllo politico-amministrativo, con le modalità previste
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per assicurare che l'azione
dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di democraticità, legalità e
correttezza amministrativa, economica ed efficienza, persegua i fini della legge e dello
statuto e realizzi gli obiettivi dei programmi, dei piani e degli atti fondamentali del
consiglio.
- Per l'esercizio della funzione di controllo, il consiglio si avvale in particolare:
- della relazione annuale del sindaco sulle condizioni della città e sull'attività
politico-amministrativa della giunta, sui risultati ottenuti, sullo stato di
attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli
piani;
- delle relazioni periodiche del sindaco sui programmi di settore, sull'andamento degli
uffici, sull'organizzazione del personale, sui mezzi amministrati, sulla funzionalità
dell'organizzazione, sull'efficienza e la efficacia dei servizi, anche in relazione ai
risultati conseguiti;
- della relazione annuale del sindaco sulla esperienza del decentramento;
- delle relazioni e dei documenti dei revisori dei conti;
- delle relazioni dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni,
società a prevalente capitale pubblico locale, enti ed associazioni, sull'attività
svolta e sui risultati ottenuti;
- della relazione annuale del sindaco sulla funzionalità dell'organizzazione e
sull'efficienza dell'attività degli enti, organismi ed associazioni di cui al precedente
comma e;
- delle relazioni periodiche con le quali il sindaco riferisce al consiglio le sue
valutazioni sui risultati del controllo interno di gestione e lo informa dei provvedimenti
adottati;
- delle relazioni delle commissioni speciali e di indagine istituite per svolgere
inchieste sull'attività amministrativa dell'ente e delle aziende speciali, istituzioni,
società a prevalente capitale pubblico locale, associazioni ed enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune;
- della relazione annuale del difensore civico, del documento della conferenza annuale
delle associazioni e delle consulte.
Art. 29 Modalità di esercizio dell'attività di indirizzo e di
controllo
- Con cadenza semestrale, il Consiglio provvede alladeguamento ed alla verifica
dellattuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei
singoli assessori ed, eventualmente, ad integrarle, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in
ambito locale.
- Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione delle
interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo,
presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
- Almeno 8 consiglieri possono presentare, chiedendone l'iscrizione all'ordine
del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio una decisione o una presa di
posizione su fatti o avvenimenti politici, amministrativi, sociali, che interessano la
comunità o che hanno rilievo nazionale ed internazionale.
- Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno,
ciascun consigliere può presentare al voto del consiglio ordini del giorno, correlati
all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione del consiglio, della giunta, del
sindaco, degli uffici e della restante organizzazione.
- In occasione delle sessioni per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale o del
conto consuntivo, e nelle altre sedute all'uopo destinate, vengono discusse le relazioni,
gli atti ed i documenti connessi alla funzione di controllo del consiglio.
- Il regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può
concludersi con un voto.
Art. 30 Attività di determinazione del quadro istituzionale
e di costituzione dell'ordinamento organizzativo comunale
- Nell'esercizio della potestà di determinazione del quadro istituzionale, il Consiglio
emana i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, degli istituti di
partecipazione, dellordinamento del decentramento, delle forme associative e di
collaborazione con altri soggetti.
- Definisce i criteri generali per ladozione dei regolamenti sullordinamento
degli uffici e dei servizi e sulla gestione del patrimonio immobiliare dellente.
Art. 31 Prima seduta del Consiglio
- Il Consiglio per la seduta di insediamento è convocato dal Sindaco eletto entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio. In tale
seduta, che deve tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione, il Consiglio
procede:
- alla convalida degli eletti;
- a ricevere il giuramento del Sindaco;
- alla elezione del Presidente , di due vicepresidenti del consiglio e di due questori. I
vice presidenti ed i questori sono rispettivamente espressione uno della minoranza e uno
della maggioranza
.
- alla presa datto della comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta
;
- alla presa datto della costituzione dei gruppi
;
- Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano fino allelezione del presidente
dellassemblea.
Art. 32 Mozione di sfiducia
- Nel caso di presentazione, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il Sindaco, di una mozione di sfiducia motivata, il presidente
convoca l'adunanza del consiglio comunale perché sia messa in discussione, non prima
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- Il sindaco e la giunta cessano dalla carica ove il consiglio comunale con votazione
espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio approvi la mozione di sfiducia.
- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.
Art. 33 Dimissioni in costanza di presentazione di presentazione di
mozione di sfiducia.
SOPPRESSO
Art. 34 Elezioni, nomine, designazioni
- Il Consiglio effettua le elezioni, le nomine e le designazioni di propria competenza
secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
- Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti di correttezza, di competenza e di
esperienza, necessari. Determina i casi in cui le candidature possono
essere presentate dai singoli consiglieri, dai gruppi 7consiliari, dagli ordini
professionali, dalle associazioni di categoria, dagli enti, dagli organismi di
partecipazione a ciò appositamente abilitati dallo stesso regolamento. Le norme del
regolamento devono assicurare la più ampia pubblicità dei curricula dei candidati e
delle procedure di scelta.
- I candidati alle elezioni, alle nomine o alle designazioni possono anche essere scelti
tra gli iscritti in appositi albi ed elenchi.
- Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni,
le nomine e le designazioni avvengono con sistemi idonei a garantire che le minoranze
siano rappresentate.
- Il consiglio provvede agli adempimenti di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e
con votazione a scrutinio palese.
- Per le elezioni occorre sempre la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo i casi di
cui al precedente comma 4 o quelli espressamente previsti dalla legge.
- Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un
consigliere comunale, questi è nominato o designato dal consiglio a votazione palese.
Art. 35 Competenza
- Il consiglio adotta gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 42 del T.U. e
quelli attribuiti alla propria competenza dalla legge.
- Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal
presente statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale utilizzando risorse previste in
apposito capitolo del bilancio comunale.
Art. 36 Consigliere anziano
1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, la qualifica
di consigliere anziano determinata dalla maggiore cifra individuale, costituita dai
voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco neo
eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge.
Art. 37 Presidenza delle sedute
1. Il Consiglio è presieduto da un presidente. Il Presidente è
eletto nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni. Per lelezione è richiesta
la maggioranza dei ¾ dei membri del Consiglio e la maggioranza dei 2/3 nella successiva
votazione da tenersi nella stessa seduta. Qualora nessun candidato raggiunga il quorum
necessario, si procede ad altra votazione da tenersi a distanza di otto giorni. Il quorum
richiesto è la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui nessun
candidato raggiunga il quorum richiesto si procede al ballottaggio tra coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il consigliere più
anziano di età.
Art. 37 bis Elezione dei Vicepresidenti e dei questori
- Eletto il Presidente del Consiglio, si procede allelezione dei due Vicepresidenti,
dei quali uno sarà espressione della maggioranza e uno della minoranza, con votazione
unica ed a voto limitato.
- Sono eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nei
rispettivi schieramenti di maggioranza e di minoranza. A parità di voti, riportati dai
consiglieri dello stesso schieramento, è eletto il più anziano di età.
- Con le stesse modalità si procede alla elezione dei due questori.
- I vicepresidenti ed i questori decadono dalla carica nel caso di adesione allo
schieramento opposto a quello di elezione.
Art. 38 Compiti del presidente , dei vicepresidenti e dei questori
- Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca, ne dirige i lavori e le
attività, applica il regolamento per il funzionamento del consiglio, assicura
unadeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sulle questioni sottoposte al Consiglio, riceve gli atti di dimissione dei consiglieri,
che devono essere assunte al protocollo dellente immediatamente nellordine
temporale di presentazione. Riunisce il consiglio, entro e non oltre i dieci giorni, per
procedere alla surroga. Riceve altresì le dimissioni del Sindaco ed attiva le procedure
previste dalla legge.
- I vicepresidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza od
impedimento. Fra i due vicepresidenti precede colui che, nella elezione alla carica, ha
riportato il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano di età.
- I questori coadiuvano il presidente ed i vicepresidenti nellespletamento delle
rispettive funzioni ed assolvono altresì le altre funzioni eventualmente previste dal
regolamento.
Art. 39 Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
- Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e sono tenuti a darne
comunicazione scritta al consigliere anziano entro il giorno precedente la prima seduta
del consiglio neo eletto.
- I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
- Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.
- Un gruppo può essere composto anche da due consiglieri o da un solo consigliere,
purché questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto due o
un solo seggio.
- Se uno o più consiglieri decidono di abbandonare il gruppo di appartenenza e non sono
in condizione di formare un nuovo gruppo, debbono indicare in quale gruppo confluiscono,
in caso contrario vanno a far parte del gruppo misto.
- Ciascun gruppo comunica al consigliere anziano il nome del presidente del gruppo
entro il termine fissato dal comma 1. In mancanza di tale comunicazione, viene
considerato presidente il consigliere più anziano del gruppo, secondo il disposto
dell'art. 36.
- La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo
consiliare. La conferenza è convocata dal presidente del consiglio ogni volta che
lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due capigruppo o del sindaco e, in ogni
caso, prima della formulazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale
e per programmare i lavori dell'assemblea.
- Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme
per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente del Consiglio, che la
presiede, con le commissioni consiliari permanenti e con la giunta comunale.
- I gruppi hanno una propria sede, attrezzature, servizi e personale comunale indicato dai
gruppi in relazione anche alla loro consistenza numerica.
- Il bilancio del Comune prevede per lattività dei gruppi risorse finalizzate allo
svolgimento dellattività istituzionale.
Art. 40 Commissioni consiliari permanenti
- Il consiglio comunale istituisce, al suo interno, commissioni permanenti con
deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui vengono presentate
dal Sindaco le linee programmatiche di mandato.
- Il regolamento disciplina l'istituzione, il numero, il funzionamento e le competenze
delle commissioni consiliari permanenti, in modo che ciascuna corrisponda ad un settore
organico di materie, individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.
- Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, designati dai
rispettivi capigruppo, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente
tutti i gruppi consiliari, fermo restando il diritto di ogni singolo consigliere ad
essere presente in almeno una commissione consiliare permanente.
- La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita
ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
- Il regolamento disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in
cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
- Il sindaco ed i componenti della giunta hanno diritto, e se richiesti lobbligo,
di partecipare alle sedute delle commissioni.
- Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di
specifici argomenti.
- Le commissioni, comprese quelle speciali di cui all'articolo successivo, possono
disporre l'audizione di dirigenti e/o dipendenti del Comune, di amministratori delle
aziende speciali o delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di
associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato.
- Per argomenti che coinvolgono la competenza di più commissioni, il presidente del
consiglio può convocare riunioni congiunte.
- Il regolamento precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto
l'intervento di più commissioni e l'ordine di successione dei rispettivi pareri.
- Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di
deliberazione presentate al consiglio, esprimere pareri e svolgere ogni altro compito
loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
Art. 41 Commissioni speciali
- Il consiglio comunale può istituire, nel proprio ambito, commissioni speciali, per lo
studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non
rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nell'atto istitutivo
viene indicata la composizione, designato il coordinatore, fissato l'oggetto del mandato
ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.
- Su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri, il consiglio comunale, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni
dindagine, incaricate di effettuare accertamenti su atti, provvedimenti e
comportamenti dellamministrazione.
- Nellatto istitutivo viene designato il coordinatore, definito lambito di
indagine e fissati i termini per riferire al consiglio. I poteri, la composizione ed il
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.
Art. 42 Commissioni speciali permanenti
1. Sono istituite, nei modi previsti dal regolamento consiliare, le
seguenti commissioni speciali permanenti:
- commissione dei capigruppo;
- commissione di controllo e garanzia con competenze disciplinate dal regolamento;
- commissione per lo statuto ed i relativi regolamenti attuativi;
- la commissione consiliare permanente sul decentramento, secondo le previsioni del
regolamento.
- commissione per le pari opportunità, formata dalle elette alla carica di consigliere
comunale, con funzioni consultive, per la verifica e lattuazione della legge 125/91.
I gruppi consiliari, in assenza di elette, nominano una rappresentante femminile.
Le rappresentanti esterne percepiscono, per la partecipazione alle sedute della Commissione
il gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali.
Le commissioni speciali permanenti sono formate da consiglieri comunali designati dai propri
capigruppo, e rappresentano, con criterio proporzionale, la coalizione di minoranza nella misura
del 40% e la coalizione di maggioranza nela misura del 60% fermo restando il diritto di ogni gruppo
consiliare di essere rappresentato con proprio membro in ogni commissione speciale permanente.
E' istituita, inoltre, la commissione speciale permanente per il controllo sulla
ragioneria, composta da due consiglieri effettivi e due supplenti di maggioranza,
da un consigliere effettivo e uno supplente di minoranza, da tre rappresentanti
dell'utenza. La Commissione è presieduta dal consigliere effettivo di minoranza. Il
quorum per la validità della seduta è di due componenti. In assenza del presidente ne
svolge le funzioni il consigliere anziano come individuato dall'art. 36.
Art. 43 Giunta delle elezioni
(prec. Adempimenti preliminari dopo le elezioni)
- E' istituita la giunta delle elezioni, composta dai consiglieri proclamati primi eletti
di ciascuna lista, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco.
- La giunta delle elezioni, convocata e presieduta dal consigliere anziano, esamina le
condizioni di eleggibilità e le eventuali cause di incompatibilità degli eletti previste
dalla normativa vigente e trasmette il proprio parere al consiglio che, nella sua prima
seduta, procede alla convalida.
- La giunta delle elezioni viene convocata per assolvere al medesimo adempimento in tutti
i casi in cui si debba procedere alla surroga di consiglieri dimissionari, sospesi o
decaduti.
Art. 44 Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese
elettorali
- Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione
di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Entro
trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico il
rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
- Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed ai redditi del sindaco, degli
assessori, dei consiglieri comunali, circoscrizionali, nonché dei rappresentanti del
Comune in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllati o sovvenzionati dal Comune
sono depositati presso la segreteria generale dell'ente e sono liberamente consultati da
chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n° 241.
- Fermo restando il disposto di cui all'art.14 gli atti di cui al comma 1 sono resi
pubblici anche tramite affissione all'albo pretorio del Comune.
Art. 45 Durata in carica dei consiglieri
(prec. Dimissioni e decadenza dei consiglieri
- I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
- Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge.
- I consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo,
a tre adunanze consiliari consecutive.
- Il regolamento per il funzionamento del consiglio norma la disciplina delle assenze
giustificate.
- Verificandosi le condizioni previste per la decadenza conseguente ad assenze, questa
viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale
le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza, il
consiglio esamina le eventuali cause giustificative, presentate dallinteressato al
Presidente del Consiglio, e decide conseguentemente.
Art. 46 Regolamento del consiglio
1. A maggioranza assoluta dei suoi componenti il consiglio
comunale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento
dell'organo, la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per
quello dei gruppi consiliari, l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i
seguenti principi direttivi:
a) metodo della programmazione dei lavori;
b) consultazione sul programma e sul calendario;
c) rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei
procedimenti d'indirizzo e di controllo;
- garanzie procedimentali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a
disposizioni di legge e di statuto;
e) garanzie dei consiglieri e delle minoranze.
Art. 47 Convocazione del Consiglio
- La convocazione del consiglio è disposta dal presidente del consiglio o in sua assenza
dal vicepresidente anziano, che fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute
qualora i lavori siano programmati per più giorni.
- Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta
necessaria dal presidente. Almeno 1/5 dei consiglieri può richiedere la convocazione
dell'adunanza che deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se
la richiesta è formulata dal sindaco, il presidente è tenuto a convocare l'adunanza che
deve essere tenuta entro 10 giorni.
- Il consiglio è convocato d'urgenza con provvedimento motivato quando sussistono motivi
rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, fatti salvi i diritti dei
consiglieri di cui all'art. 53.
Art. 48 Ordine del giorno
- L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio sentita la
conferenza dei capigruppo secondo le modalità previste dal regolamento.
- L'inserzione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio è effettuata, oltre che
per decisione del presidente, quando è richiesta: dal sindaco, da almeno 1/5 dei
consiglieri comunali e su invito dell'organo regionale di controllo o del prefetto.
Possono essere altresì inseriti punti allordine del giorno nei modi e nelle forme
previste dallapposito regolamento sulla partecipazione popolare.
- Sono riservate apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione, nei modi e coi
tempi indicati dal regolamento, di interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente
le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio o di ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri al sindaco ed agli
assessori delegati.
Art. 49 Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle
proposte
- L'avviso di convocazione del consiglio con l'elenco degli argomenti da trattare, è
notificato ai consiglieri e pubblicato all'albo pretorio almeno cinque giorni prima
rispetto a quello fissato per le adunanze ordinarie, tre giorni prima per le adunanze
straordinarie e ventiquattrore prima per le adunanze di urgenza.
- Eventuali ordini del giorno aggiuntivi vengono pubblicati all'albo pretorio e recapitati
ai consiglieri nei termini di legge.
- Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono
depositate presso la segreteria generale, salvo i casi di convocazione d'urgenza, almeno
quarantotto ore prima dell'apertura della seduta e comunicate ai capigruppo consiliari,
con le modalità stabilite dal regolamento.
- Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali
eccezioni all'obbligo di deposito.
- Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate,
sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri, dei visti e
delle attestazioni previsti dalla legge entro le 24 ore precedenti la seduta del
consiglio.
Art. 50 Sessioni
Soppresso
Art. 51 Sedute del Consiglio
(prec. Sessioni ordinarie)
- Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.
- E seduta ordinaria quella nella quale è posto in discussione il bilancio di
previsione, il conto consuntivo e la verifica delle linee programmatiche di mandato. Nelle
sedute convocate per l'esame dei predetti documenti non possono essere trattati altri
argomenti.
- Tutte le altre sedute sono straordinarie o urgenti. Per le sedute urgenti lavviso
di convocazione deve indicare le ragioni giustificative della procedura di urgenza.
- Per la validità delle sedute di prima convocazione, è richiesta la presenza della
metà più uno dei componenti il consiglio; per le sedute di seconda convocazione la
presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 52 Pubblicità e validità delle sedute
- Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
- Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso
verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti.
- Non concorrono a determinare la validità della seduta:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad
allontanarsi;
b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
- Il presidente
adotta le iniziative idonee a diffondere tra la cittadinanza la
conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari di maggiore rilevanza, favorendo
la diffusione radiotelevisiva delle adunanze del consiglio.
Art. 53 Diritti dei consiglieri
- I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
- Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e
con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli
assessori quando vengono trattati argomenti del settore ad essi delegato.
- Il regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
- Ciascun consigliere ha il diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza
deliberativa del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni e
di ottenere:
- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie
ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune,
copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in
esenzione di spesa. In caso di omissioni, permane lobbligo della
segnalazione per ladozione dei provvedimenti disciplinari.
- di poter chiedere la trasformazione del gettone di
presenza in una indennità di funzione sempre che ciò non comporti maggiori oneri
finanziari per lEnte.
- Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei
casi specificatamente previsti dalla legge.
- I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio
continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei
successori.
Art. 54 Votazione
- Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
- Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui il presidente,
anche per espressa richiesta di almeno tre consiglieri dispone la votazione per appello
nominale, secondo le indicazioni previste dal regolamento.
- Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal
regolamento, le votazioni che comportano giudizi su persone avvengono a scrutinio segreto.
- Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante
dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo
statuto.
Art. 55 Validità delle deliberazioni
- Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo speciali
maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
- Nelle votazioni palesi gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per
determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.
Art. 56 Assistenza delle sedute
- Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio, coadiuvato dal funzionario
preposto alla redazione del verbale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza
e ne cura la verbalizzazione.
- In caso di assenza o di impedimento del segretario, lo sostituisce il vice segretario,
in caso di assenza o impedimento anche di questi, un dirigente amministrativo designato
dal sindaco.
- Alle sedute del consiglio sono altresì tenuti a presenziare i dirigenti dei settori
interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. Essi, su richiesta, devono
esprimere parere in ordine alle eventuali proposte, modifiche od emendamenti.
Art. 57 Verbalizzazione delle sedute
- Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente
della seduta, dal Segretario comunale e controfirmato dai questori.
- Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nella seduta successiva e con le
modalità stabilite dal regolamento.
- Nel verbale deve sempre essere indicato nominativamente il consigliere che ha votato
contro o che si sia astenuto
.
Art. 58 Attività deliberativa del consiglio
- L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta, a
ciascun consigliere e ai consigli di circoscrizione, con i limiti e secondo modalità
stabilite dal regolamento per le circoscrizioni.
- Il regolamento sulla partecipazione determina le modalità con cui il consiglio
comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio
da associazioni o da cittadini.
- Le proposte di deliberazione, corredate dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U., sono
presentate per iscritto al presidente del consiglio e depositate presso la segreteria
generale dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far
fronte alle spese eventualmente previste, il dirigente del settore competente delle
procedure attuative, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o
dal regolamento.
- Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento. In
ogni caso, le proposte di deliberazione votate all'unanimità dalle commissioni consiliari
competenti non vengono più discusse in consiglio, ma direttamente votate, previa semplice
dichiarazione di voto. E fatto salvo il diritto dei consiglieri di presentare
emendamenti.
- Le deliberazioni di natura regolamentare sono previamente trasmesse dal presidente
del consiglio alla commissione competente perché, con l'assistenza dell'ufficio
competente per materia, provveda, ove occorra, a migliorare la formulazione tecnica del
testo.
- Almeno una seduta ogni quattro del consiglio è dedicata alla discussione e votazione
delle proposte avanzate da consiglieri delle minoranze ed allesame di
interrogazioni, mozioni, ordini del giorno.
Art. 59 Esame di fattibilità
- Ai piani, ai programmi generali e di massima e ai programmi settoriali da presentare al
consiglio devono essere allegate una o più relazioni tecniche, predisposte dall'ufficio
per il controllo della gestione, che illustrano la fattibilità dei piani stessi, in
ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro
realizzazione.
Art. 60 Procedure speciali
1. Il regolamento del consiglio comunale può prevedere speciali
procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei programmi
generali e settoriali.
Capo II
Giunta comunale
Art. 61 Generalità
1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nel governo
del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
Art. 62 Funzioni della giunta
1. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali; svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, al quale riferisce annualmente
sulla propria attività; coordina l'attività delle circoscrizioni di decentramento
comunale, ed impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate; definisce
gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti
direttive generali per l'azione amministrativa.
Art. 63 Competenza della giunta
- Spetta alla giunta adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti
dalla legge e dallo statuto al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento, al
segretario o ai dirigenti.
- Adotta i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio e dallo Statuto.
Art. 64 Esercizio delle funzioni
- La giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo
statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
- La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del
giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal
vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più
anziano per età.
- La giunta si può riunire nella sede di ciascuna circoscrizione, d'intesa con il
rispettivo consiglio circoscrizionale, per esaminare le questioni che richiedono
interventi coordinati.
- L'esercizio delle potestà attribuite alla giunta è collegiale ed a tale esercizio gli
assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.
- L'elenco delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e copie
di quelle assunte sono trasmessi ai capigruppo.
- Il sindaco, di sua iniziativa o su richiesta degli assessori, può sentire
esperti per la discussione di specifici argomenti.
Art. 65 Deleghe
- Ad ogni assessore può essere attribuito, per delega del sindaco, l'incarico di
sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di attivare
gli uffici e di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche, sul funzionamento
dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla
giunta e dal sindaco.
- All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale, a tempo determinato,
di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di
programmi, piani o interventi.
- L'assessore presenta al Sindaco gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali la
Giunta o il consiglio debbono deliberare.
- Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale
nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le medesime disposizioni valgono per
le modifiche e la revoca.
- L'assessore predispone una relazione semestrale sull'andamento degli uffici cui è
preposto, sui risultati raggiunti in relazione ai programmi, evidenziando i mezzi
amministrati, l'organico del personale e i costi relativi. Tale relazione, contenente
anche una valutazione sull'efficienza del settore di pertinenza, dopo l'esame della
giunta, è comunicata al consiglio unitamente ad un documento riassuntivo volto a fornire
gli elementi necessari per il giudizio sull'andamento dell'amministrazione. Nel documento
riassuntivo, inoltre, la giunta ragguaglia anche il consiglio circa i provvedimenti
adottati per eliminare la disorganizzazione e le disfunzioni riscontrate nonché sui
ritardi nel raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati, con le proposte per
superarli.
- Il sindaco non può affidare deleghe a consiglieri comunali.
Art. 66 Nomine
Soppresso
Art. 67 Deliberazione a contrattare e bando di concorso
Soppresso
Art. 68 Composizione
- La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori
pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il Sindaco.
- Il Sindaco può nominare assessori, cittadini in possesso dei requisiti di legge per
lelezione a consigliere comunale. Qualora sia nominato assessore un consigliere
comunale, questi cessa dalla carica allatto della accettazione della nomina ed al
suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
- Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini fino al terzo grado del sindaco; gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune.
- I componenti della giunta non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso
enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del
Comune.
- Gli assessori esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le
prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipano alle
adunanze della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto; partecipano alle
adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento
relativamente alla sfera di competenza, ma senza diritto di voto; la loro partecipazione
alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle
presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze richieste per le
votazioni.
Art. 69 Decadenza della giunta
- La giunta decade nei casi previsti dalla legge.
- Le dimissioni o la cessazione dallufficio di assessori per altra causa sono
comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 70 Revoca degli assessori
- Il sindaco può disporre la revoca di singoli assessori nominando i sostituti; del
provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima
seduta utile.
Art. 71 Assessore anziano
Soppresso
Art. 71 bis Il vicesindaco (di nuova istituzione)
- Il sindaco nomina, tra i componenti la giunta, il vicesindaco con delega a sostituirlo
in via generale in caso di assenza, di impedimento, nonché in caso di sospensione
dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
- Il vicesindaco, per come delegato, assume funzioni d'ufficiale di governo.
Capo III
Il sindaco
Art. 72. Generalità
- Il sindaco è l'organo responsabile dellamministrazione del Comune.
Art. 73 Funzioni
- Il sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 60 giorni dal suo
insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.
- Il sindaco, in particolare:
a) quale capo dell'amministrazione:
- è garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente statuto;
- ha la rappresentanza esterna del Comune;
- assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione e lo Stato e
tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali adottando ogni
iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
- può delegare ai presidenti delle circoscrizioni, limitatamente al territorio della
circoscrizione, funzioni di propria pertinenza, compresa la firma di atti, specificamente
indicati nella delega, anche per categorie, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili e urgenti;
- nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina e riorganizza gli orari degli esercizi
commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzarli con le esigenze
dellutenza e con quelli degli altri Paesi dellUnione Europea. A tal fine
promuove riunioni con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni
sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati
al piano e delle relative rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per
finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- dispone linstaurazione e la resistenza in giudizio, sentita la Giunta ove lo
ritenga opportuno. Lesercizio della rappresentanza in giudizio può essere dal
Sindaco attribuito ai dirigenti in base a delega;
- emette ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e
dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o del verificarsi di particolari condizioni,
- provvede, sulla base degli indirizzi del consiglio, alla nomina, alla
designazione, alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni,
attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. Tutte le nomine devono
essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento;
b) quale organo che cura l'unità dell'indirizzo
politico-amministrativo:
- fissa ed attua gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune;
- nomina i componenti della giunta tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al
consiglio alla prima seduta successiva alle elezioni;
- convoca e presiede la giunta, ne coordina e di dirige l'attività, ne assicura la
collegialità delle decisioni. Ha potere di iniziativa su ogni materia di competenza della
stessa;
- partecipa come membro effettivo alle sedute consiliari;
- presenta proposte relative agli atti fondamentali di competenza del consiglio e ne può
sollecitare il più rapido esame;
- risponde entro 30 giorni, personalmente o delega gli assessori a farlo, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri
secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio;
- concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere,
impegnando la politica generale del Comune;
- convoca, quando lo ritenga necessario, singolarmente o collegialmente i presidenti delle
circoscrizioni;
- vigila sugli enti, aziende ed istituzioni del Comune o a partecipazione comunale;
- può sospendere l'adozione di atti riservati alla competenza dei dirigenti o degli
organi delle circoscrizioni, comunicandolo contestualmente alla giunta per i provvedimenti
di competenza;
- quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla
esecuzione degli atti:
nomina il Segretario comunale nel rispetto di quanto previsto dalla
legge
sullordinamento dei Segretari comunali;
- conferisce gli incarichi di direzione di settori funzionali;
- può nominare, previa deliberazione di giunta, un Direttore Generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- adotta i provvedimenti di nomina, trasferimento e revoca dei dirigenti;
- attiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- sentito il segretario comunale, o il direttore generale se nominato, applica ai
dirigenti le sanzioni sino alla censura; può disporne il collocamento a disposizione;
- può opporre ai sensi di legge, la riservatezza ad atti e documenti del Comune;
- Il sindaco, nell'espletamento della sua attività, può avvalersi di esperti di sua
fiducia, in numero non superiore a tre, ai quali spetta un compenso forfetario comunque
non superiore all'indennità attribuita agli assessori.
Art. 73 bis Durata in carica del Sindaco
- Il Sindaco entra in carica allatto della proclamazione.
- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette
elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
- Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili ed efficaci, trascorso il
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco,
nonché della giunta.
Art. 74 Ufficiale di governo
- Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- I provvedimenti di cui al comma precedente debbono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni della contingibilità e dell'urgenza e sono adottati
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Capo IV
Circoscrizioni di decentramento comunale
Art. 75 Ambito territoriale
- Con delibera del consiglio, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, sono istituite le circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di rappresentanza di esigenze localizzate in parti del
territorio individuate in ragione della qualità del territorio stesso, della popolazione
ivi residente, delle caratteristiche socio-economiche dei vari ambiti territoriali e
dell'esigenza di una corretta gestione dei servizi.
- Con la stessa delibera vengono stabiliti, tenuti presenti i criteri di cui al comma
precedente, i confini delle circoscrizioni ed il loro numero che viene mantenuto in 15
confermando lassetto in atto esistente.
Art. 76 Attribuzioni
1. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di
consultazione, di gestione di servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal
Comune.
Art. 77 Funzioni proprie
- Le circoscrizioni organizzano, secondo le norme del presente statuto e del regolamento,
la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune,
attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore
tutela degli interessi collettivi ed esercitano, quale rappresentanza eletta della
circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e
proposte.
- I consigli circoscrizionali esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del
consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri. Il consiglio
comunale delibera nel merito di tale iniziativa entro 90 giorni dal deposito.
- Le circoscrizioni esprimono pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.
- Le circoscrizioni hanno competenza propria in ordine alla gestione dei beni e servizi
comunali di base non esternalizzati, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal
regolamento, che deve prevedere, altresì forme di autonoma programmazione delle spese
relative.
- A tal fine, sono classificati come beni e servizi di base quelli che per
caratteristiche, dimensioni o bacino di utenza sono destinati a soddisfare esigenze locali
nell'ambito circoscrizionale.
Art. 78 Funzioni delegate
- Il regolamento disciplina la delega alle circoscrizioni delle funzioni relative alla
gestione di servizi non esternalizzati.
- Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite in base a programmi di massima nei
quali sono fissati gli indirizzi di intervento e previsti i fondi che con tale atto
vengono impegnati in bilancio.
- Il contenuto delle deleghe può essere differenziato in relazione alle esigenze ed alle
caratteristiche di ciascuna circoscrizione.
Art. 79 Gestione di beni
1. Il regolamento può prevedere l'affidamento alle circoscrizioni
della gestione, diretta o per delega, dei beni ricadenti nell'ambito circoscrizionale.
Art. 80 Organi della circoscrizione
- Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il presidente. Essi
rappresentano le esigenze della popolazione della Circoscrizione nellambito della
unità del Comune.
- Le funzioni e la composizione dellufficio di presidenza viene regolato dal
regolamento sul decentramento amministrativo.
Art. 81 Il consiglio circoscrizionale
- Il consiglio circoscrizionale ed il Presidente vengono eletti a suffragio universale
diretto secondo le norme stabilite dalla legge per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti.
Art. 82 Competenze del consiglio
1. Il consiglio:
- elegge il vice presidente della circoscrizione ed una commissione esecutiva composta
da quattro consiglieri;
- partecipa alla definizione delle linee programmatiche del Presidente ed ai
programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione;
- adotta, nei termini stabiliti dal regolamento, i pareri riguardanti:
- gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
- i piani ed i programmi generali e settoriali del Comune;
- il piano regolatore generale, gli strumenti urbanistici attuativi e relative varianti;
- le altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal consiglio
o dalla giunta;
- presenta proposte ed interrogazioni al consiglio comunale.
Art. 83 Composizione ed elezione del Consiglio
- Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e da 20 consiglieri;
- Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
espressa per appello nominale con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- La cessazione della carica di Presidente per qualsiasi motivo comporta lo scioglimento
del consiglio.
Art. 84 Vicepresidente
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni suo compito in caso di assenza o
impedimento.
- Può essere revocato sulla base di mozione presentata da almeno 1/3 dei consiglieri
assegnati ed approvata per appello nominale con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Art. 85 Funzioni del presidente
- Il presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione; convoca e presiede il
consiglio circoscrizionale; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi
circoscrizionali e vigila sulla esecuzione degli atti; adotta tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati al consiglio o al segretario della circoscrizione.
- In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio circoscrizionale da
parte del presidente provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Sindaco.
- Il presidente esercita:
- le funzioni relative ai servizi di base assegnati e quelle relative
alle materie delegate dal Comune, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente ed
alla vigilanza in materia di sanità, urbanistica ed edilizia;
- le funzioni delegategli dal Sindaco nella quali di ufficiale di
governo.
Art. 86 Personale e mezzi
- Il Comune mette a disposizione della circoscrizione le strutture ed il personale
occorrenti per l'esercizio delle funzioni.
- Il segretario della circoscrizione è responsabile, in attuazione delle direttive
impartite dal dirigente di settore e dal presidente, dei servizi della
circoscrizione; coordina il personale assegnato alla circoscrizione;
- Svolge funzioni di assistenza e di verbalizzazione delle sedute del consiglio.
Art. 87 Rapporti tra Comune e circoscrizione
- Gli atti adottati dal consiglio di circoscrizione e dal presidente sono trasmessi al
dirigente degli Affari Generali e diventano esecutivi il decimo giorno dalla ricezione.
Qualora il dirigente ravvisi vizi di legittimità trasmette gli atti al sindaco perché ne
disponga la sospensione e la giunta ne pronunci l'eventuale annullamento, prima che
decorrano i termini per la esecutività.
- Il consiglio circoscrizionale ed il presidente possono motivatamente dichiarare
urgenti singoli provvedimenti. In tal caso il termine di cui al comma uno è ridotto a
cinque giorni.
- I provvedimenti adottati dal presidente della circoscrizione, quale delegato del
sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante e diventano esecutivi se entro
dieci giorni dalla ricezione il sindaco non ne pronuncia l'annullamento per motivi di
legittimità.
- In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate, il sindaco
provvede in via sostitutiva, a seguito di diffida ad adempiervi.
- Devono essere trasmessi, anche per estratto, ai consigli circoscrizionali
contestualmente alla loro pubblicazione, tutti gli atti deliberativi del consiglio o della
giunta, che riguardino l'assetto territoriale ed ambientale delle circoscrizioni, la
gestione o realizzazione di beni e servizi comunali di base o di rilevanza cittadina,
ricadenti nel loro ambito territoriale o che comunque riguardino problemi o questioni
attinenti la comunità circoscrizionale.
Art. 88 Funzionamento dei consigli circoscrizionali
- Il funzionamento
dei consigli circoscrizionali è stabilito, per quanto non previsto
dallo statuto, dall'apposito regolamento.
- Il regolamento determina:
- il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- le modalità con le quali i consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del
Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni
richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
- le modalità relative al controllo degli atti della circoscrizione.
TITOLO IV
Principi dell'azione amministrativa
Capo I
Disposizioni generali
Art. 89 Procedimento per categorie di atti
- L'attività dell'amministrazione comunale ha differente struttura procedimentale,
tenendo conto del tipo di provvedimento da emanare.
- Gli atti ed i provvedimenti generali, nonché i piani ed i programmi sono adottati dal
consiglio su iniziativa della giunta o del sindaco, di 1/5 dei consiglieri, di una
commissione consiliare ovvero di tutti gli altri soggetti cui spetta l'esercizio
dell'iniziativa, ai sensi dello statuto. I progetti di tali deliberazioni, salvo casi
d'urgenza, devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno quaranta
giorni prima della loro inserzione nell'ordine del giorno.
- Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziativa dell'amministrazione comunale
o del privato e vengono approvati con atto della giunta comunale.
- Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto
privato. In quest'ultimo caso, essi sono sottoposti, per quanto compatibile, alle norme
del codice civile.
Art. 90 Accordi procedimentali
- Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini
al perseguimento degli interessi collettivi, il Comune privilegia, nello svolgimento della
propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati, nei limiti
in cui essi sono consentiti dalla legge.
- Il ricorso agli accordi procedimentali in ogni caso escluso in materia di pubblico
impiego.
- Anche i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, possono
presentare memorie, proposte, ottenendo risposta motivata.
Art. 91 Responsabile del procedimento
- Per ogni tipo di procedimento amministrativo, il relativo regolamento individua
il responsabile del procedimento.
- In ogni caso, la figura del responsabile del procedimento coincide con quella del
dipendente, cui è affidata l'istruzione del procedimento da parte del dirigente di
settore.
Art. 92 Motivazione dei provvedimenti e degli accordi.
- Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti
normativi, programmatici ed a contenuto generale.
- La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di
fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
- Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento, devono
risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del
provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e
privato che hanno indotto il Comune ad accogliere le proposte dell'interessato.
Art. 93. Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta apposita determinazione
contenente:
- il fine che si intende perseguire con il contratto;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. Sono in ogni
caso essenziali le clausole che prevedono lobbligo del rilascio da parte del
direttore dei lavori entro 10 giorni dal compimento dellopera, dei certificati di
regolare esecuzione e le clausole che impongono il rispetto delle norme previste dalla
legge 300/1970 e dai contratti collettivi nazionali e dal lavoro;
- le modalità di scelta del contraente, in applicazione delle disposizioni vigenti per i
contratti dello Stato.
- Il ricorso alla trattativa privata è ammessa solo nei limiti di cui alla normativa
vigente.
- Il Comune pubblica, nei modi previsti dall'articolo 14, l'elenco dei contratti stipulati
nell'anno precedente, indicando l'aggiudicatario, l'importo, le modalità di
aggiudicazione, il numero e l'entità delle offerte pervenute.
- Il regolamento dei contratti prevede la stipulazione di protocolli d'intesa con le
associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, nonché le modalità di
affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario e per lavori di somma urgenza.
Art. 94 Collaborazione con enti pubblici
- Il Comune svolge la propria attività amministrativa, attraverso forme di collaborazione
con le autonomie locali e gli enti pubblici, secondo quanto previsto nel successivo titolo
VIII.
TITOLO V
Ordinamento degli uffici e del personale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 95 Principi organizzativi
- La struttura organizzativa del Comune si adegua ai principi costituzionali del buon
andamento, dell'imparzialità e della semplificazione
dell'azione amministrativa,
al fine di garantire la funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi per il
perseguimento dell'efficienza, dellefficacia e delleconomicità dei servizi.
- L'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane si ispira a criteri di
flessibilità nei limiti dei principi fissati dal consiglio comunale e dalle leggi
vigenti, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali.
Capo II
Segretario comunale Direttore generale
Art. 96 Il segretario comunale
- Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui
dipende funzionalmente, sovrintende, ove non sia stato nominato il direttore generale,
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività, assicurando
così che la gestione dellazione amministrativa sia conforme ai criteri di
economicità ed efficacia.
- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio
e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali lEnte
è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nellinteresse
dellEnte.
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco.
- Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, il Sindaco può conferire
le relative funzioni al Segretario comunale.
Art. 97 Vice Segretario Generale
- Il Vice segretario collabora col Segretario Generale e lo sostituisce in caso di
vacanza, assenza od impedimento.
- Il Sindaco può conferire ad un dirigente di più elevata qualifica funzionale
appartenente allarea amministrativa, lincarico di Vicesegretario Comunale. Il
Dirigente incaricato esercita le predette funzioni senza poter svolgere contemporaneamente
quelle di cui è titolare.
Art. 97 bis Direttore Generale
- Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
- Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo; sovrintende alla gestione dellEnte, perseguendo livelli ottimali
di efficacia e di efficienza; predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto
dallart. 197 del T.U.; predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione
previsto dallart. 169 del T.U.
Il personale
Art. 98 Organizzazione del personale
- Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente statuto,
lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e per i quali, secondo principi di
professionalità e responsabilità:
- ogni assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire, con
contratto individuale di lavoro, per pubblico concorso salvo le eccezioni stabilite
dalla legge;
- le commissioni giudicatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di
provata competenza nelle materie del concorso, individuati nei modi di legge e secondo la
disciplina stabilita dal regolamento organico;
- nelle procedure ed espletamento concorsuale deve essere garantita la pari opportunità
nel rispetto della vigente normativa.
- per la realizzazione di progetti-obiettivi potranno essere istituite strutture
temporanee sia accorpando o coordinando uffici esistenti, sia creando organismi del tutto
nuovi, fatte salve le norme relative all'eventuale modificazione della dotazione organica.
Art. 98 bis Disciplina dello status del personale (di nuova
istituzione)
1. Sono disciplinati con il regolamento sullordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del presente
statuto:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali in ciascuno di essi compresi;
c) i criteri per l'aggiornamento professionale;
d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e
dei diritti fondamentali;
e) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, le
modalità per la composizione ed il funzionamento del collegio arbitrale per
l'applicazione delle sanzioni, la composizione ed il funzionamento della commissione di
disciplina.
- In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i
profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento
economico.
Capo IV
Il personale dirigente
Art. 99 I dirigenti
- I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici a cui sono preposti, secondo i criteri
determinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e nell'ambito degli obiettivi
previsti dagli organi elettivi.
- L'attività dei dirigenti è ispirata ai principi di correttezza, imparzialità,
efficienza ed efficacia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti dindirizzo adottati dallorgano
politico, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti. I poteri
di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi; la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti
- Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati
.
- Spetta ai dirigenti in osservanza delle leggi e dei contratti collettivi
:
- la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo
personale;
- l'adeguamento dell'orario di servizio, fatto salvo il disposto di cui all'art. 50 del
T.U., la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici, la
verifica delle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle
iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento
o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il
collocamento in mobilità;
- la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel
rispetto dei contratti collettivi;
- l'individuazione, in base alla legge 241/90, dei responsabili dei procedimenti che fanno
capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei
termini e degli altri adempimenti;
- la verifica e la responsabilità degli atti deliberativi;
g) nell'ambito della propria struttura, applicano al personale sanzioni
disciplinari limitatamente al rimprovero verbale ed alla censura.
- I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di lavori, di servizi e
per l'alienazione di beni di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la
responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in
rappresentanza dell'amministrazione comunale.
- Essi presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento di personale della
propria unità amministrativa, esclusi i dirigenti di massima qualifica funzionale.
- Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata - per
l'accertamento - che sotto l'aspetto della spesa - per l'impegno e la liquidazione
.
- L'attività di gestione del dirigente si estrinseca sotto l'aspetto formale mediante
"determinazioni", soggette alle ordinarie cautele, nel rispetto dell'ordine
cronologico e garantite da apposite date e numerazioni
.
- Il dirigente informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento, sulla qualità dell'ambiente di
lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,
ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dello
stesso nelle materie predette.
Art. 100 Conferenza organizzativa dei dirigenti
- Al fine di coordinare l'attività degli uffici e di verificare l'attuazione
dell'indirizzo politico-amministrativo impresso dagli organi di governo del Comune, i
responsabili dei sevizi comunali devono, con cadenza almeno semestrale, riunirsi in
conferenza organizzativa, su iniziativa del segretario comunale, che presiede la riunione.
- La conferenza organizzativa propone soluzioni adeguate per una migliore e più
efficiente organizzazione del lavoro e quanto altro ritenga necessario per una
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
- La conferenza organizzativa svolge, su richiesta, attività di consulenza nei confronti
degli organi di governo del Comune, relativamente all'attività di programmazione e su
ogni altro argomento in cui se ne ravvisi la necessità.
- Almeno una volta l'anno, la conferenza viene svolta con la partecipazione di
associazioni e comitati di utenti, al fine di verificare la qualità dei
servizi resi dal Comune.
- I verbali delle riunioni sono trasmessi al sindaco per l'adozione dei provvedimenti
conseguenziali.
Art. 101 Nomina dei dirigenti
- I dirigenti conseguono la stabilità di impiego, senza acquisire la titolarità di
alcuno dei posti dirigenziali e sono destinati dal sindaco, sentito il segretario
generale, ai vari settori sulla base della natura e delle caratteristiche
dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma
il criterio della rotazione. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali si osservano le
vigenti disposizioni di legge.
- Per la direzione di uffici o strutture comunali è consentito il ricorso a personale
proveniente dall'esterno. I dirigenti provenienti dall'esterno vengono prescelti dal
sindaco tra persone particolarmente esperte e qualificate, rispetto agli incarichi da
conferire, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e salvo le
incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.
- La durata del contratto, a tempo definito, con i dirigenti provenienti
dall'esterno è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e
non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Art. 102 Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti sono direttamente responsabili della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, dellefficienza delle risorse, della gestione del
personale degli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati.
Art.102 bis Verifica dei risultati (di nuova istituzione)
- Sono istituiti i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione con il compito di
verificare i risultati ottenuti dai dirigenti in relazione alla realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati, alla corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, allimparzialità ed al buon andamento dellazione amministrativa.
- I risultati negativi dellattività amministrativa e della gestione od il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati dalla
legge, comportano per il dirigente interessato la revoca dellincarico e la
destinazione ad altro servizio.
Art. 103 Collaborazioni esterne
- Per l'attuazione di progetti-obiettivo di cui alla lettera d) dell'art. 98, di rilevante
difficoltà tecnica, il Comune può avvalersi mediante convenzione di collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità.
- L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione ai requisiti di correttezza e di
alta e specifica professionalità del prescelto, definisce la durata del rapporto - non
superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la
collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
- La verifica dei risultati in rapporto all'incarico ricevuto sarà effettuata dal
sindaco, dal segretario generale e dal dirigente di settore.
TITOLO VI
Servizi pubblici comunali
Capo I
Organizzazione dei servizi
Art. 104 Principi generali
- L'attività economica e finanziaria del Comune è svolta per la promozione e la
realizzazione dello sviluppo economico e sociale, con lo scopo fondamentale di assicurare
a tutti i cittadini, ed in particolare alle fasce sociali più deboli, il godimento di uno
standard uniforme di servizi pubblici.
- L'erogazione e la fornitura dei beni e dei servizi pubblici comunali é informata
a criteri di efficienza economica, equità sociale ed omogenea diffusione territoriali.
- Il Comune adotta la "Carta dei diritti dei cittadini" elaborata da una
Commissione nominata dal Consiglio al fine di disciplinare:
- il diritto alla tutela della salute
- il diritto alla sicurezza e qualità dei servizi,
- il diritto ad una adeguata informazione sui servizi offerti,
- il diritto alla correttezza trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti
i servizi offerti,
- il diritto allerogazione dei servizi pubblici secondo standard di efficienza e
qualità,
- il diritto allapplicazione di norme sanzionatorie in caso di omissioni.
Art. 105 Forme di gestione dei servizi pubblici
- Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici può avvalersi di tutte le forme e
modalità gestionali previste dalla legge.
- Le forme di gestione saranno stabilite, relativamente a ciascun servizio pubblico
locale, dal consiglio comunale, su proposta della giunta, di 1/5 dei consiglieri, di una
commissione consiliare e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisca l'iniziativa, nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 100 e sulla base di
parametri comparativi della dimensione, del livello qualitativo e dei costi del servizio.
Art. 106 Gestione in economia
- I criteri cui deve essere informata la gestione in economia dei servizi pubblici sono
stabiliti dal consiglio comunale attraverso norme regolamentari, nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 104 e 105.
- Tali norme dovranno indicare specificamente i criteri per la determinazione dei
corrispettivi dovuti dagli utenti, nonché dei costi sociali che dovranno essere assunti
dal Comune.
Art. 107 Concessione
1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in
cui concorrano le seguenti condizioni:
- miglior risultato economico, risultante dall'analisi specifica dei benefici e dei costi;
- migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli
quantitativi e qualitativi del servizio.
- L'affidamento in concessione dei servizi della nettezza urbana, dell'acquedotto e della
rete fognante può essere deliberato con la maggioranza dei 3/4 dei componenti del
consiglio comunale.
- L'atto che regola la concessione deve prevedere dettagliate modalità di controllo
periodico, cui possono partecipare i rappresentanti di associazioni e comitati di utenti,
in ordine alla gestione qualitativa del servizio.
- La convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica
per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti
vengono designati dal consiglio.
Art. 108 Società per azioni
- Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che
richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono
connessi in misura notevole con settori di attività economiche, il Consiglio comunale
può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.
- Il Consiglio approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della
società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico, prevedendo
altresì, per servizi di interesse intercomunale, la partecipazione di altri Comuni e/o
della Provincia.
- Nell'atto costitutivo e nello statuto deve essere prevista la rappresentanza
numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
- Le nomine avvengono con i criteri e le modalità cui all'art. 110.
Capo II
Aziende speciali ed istituzioni
Art. 109 Aziende speciali
- Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Consiglio
può deliberare, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge,
la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di
gestione e di bilancio.
- Ogni azienda ha un proprio statuto e propri regolamenti, deliberati dal consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- Il consiglio fissa gli obiettivi e gli indirizzi di attività ed esercita il controllo
sui risultati della gestione.
- Lo statuto dell'azienda deve prevedere il principio dell'unitarietà con gli
indirizzi fissati dal consiglio nel rispetto della separazione tra i
poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti all'organo elettivo quelli di
gestione e responsabilità, che sono attribuiti ai dirigenti.
Art. 110 Organi delle aziende speciali
- Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il
direttore.
- Il sindaco con proprio provvedimento nomina
il presidente ed i componenti del
consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, in numero pari non inferiore a quattro
e non superiore ad otto, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale, nonché dei requisiti previsti dai commi h ed
i del l'articolo 5.
- I criteri di scelta tengono conto in via prioritaria dei titoli di studio e
professionali e dell'esperienza amministrativa e gestionale, nei settori concernenti
l'attività dell'azienda stessa, documentati dai curricula degli aspiranti.
- Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati
dall'incarico nel corso del mandato o revocati con provvedimento motivato.
- Non possono essere nominati i consiglieri comunali e circoscrizionali, i revisori
dei conti e coloro che sono stati candidati alle elezioni politiche o amministrative
nell'ultimo quinquennio, nonché i dipendenti del Comune o di altri enti o aziende
speciali comunali.
- Il direttore dell'azienda speciale, cui spetta la responsabilità gestionale
dell'azienda, è nominato a seguito di concorso pubblico, con contratto a termine di
diritto privato.
- Lo statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti per la partecipazione al suddetto
concorso.
Art. 111 Durata in carica degli organi dell'azienda
- Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il sindaco
che li ha nominati; essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina
del nuovo consiglio.
- Tale nomina deve, comunque, avvenire entro quarantacinque giorni dall'elezione del sindaco.
- Ove si accertino gravi irregolarità ovvero inefficienze di gestione, il presidente ed i
componenti del consiglio di amministrazione sono dichiarati decaduti dal sindaco
anche su proposta di un terzo dei consiglieri comunali o della competente commissione
consiliare permanente o speciale.
- Il sindaco provvede con proprio provvedimento alla sostituzione del presidente o di
componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari, revocati o cessati
dalla carica.
Art. 112 Istituzioni
- Per la gestione dei servizi sociali e culturali, il Comune può avvalersi di
istituzioni, organi strumentali dotati di autonomia gestionale.
- L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge e
dalle norme del presente statuto e da quelle del regolamento, che il consiglio comunale
approva contestualmente alla delibera istitutiva.
Art. 113 Organi dell'istituzione
- Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il
direttore.
- Per quanto non diversamente disposto, valgono per essi le disposizioni di cui agli
articoli precedenti.
- Il sindaco nomina
il presidente e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione, in numero pari, compreso tra quattro ed otto, con i requisiti e le
modalità di cui all'articolo 110.
- Almeno due dei candidati al consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i
rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo di cui al
comma 2 dell'articolo 11.
TITOLO VII
Finanza e contabilità
Capo I
Beni comunali
Art. 114 Beni pubblici comunali
- I beni comunali, non destinati a specifiche esigenze sociali, debbono essere gestiti
secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità entrate
e spese.
- L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.
Capo II
La programmazione finanziaria
Art. 115 Il bilancio
- La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
- Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si
intendono realizzare, anche attraverso la puntuale valutazione dei bisogni del territorio
e della comunità, con l'indicazione e la motivazione delle scelte di priorità,
privilegiando bilanci per progetti.
- Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono previste risorse di
spesa con l'indicazione delle somme attribuite ad ogni singola circoscrizione per
lattuazione delle diverse funzioni delegate.
- Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da
una dichiarazione circa il costo dell'opera da parte del funzionario competente, che se ne
assume la responsabilità.
Capo III
Controllo economico, contabile e finanziario
Art. 116 Controllo di gestione
- E' istituito il controllo di gestione per la verifica dei risultati dell'attività
amministrativa rispetto agli obiettivi predeterminati, nonché della efficienza, della
efficacia e della economicità della gestione, sulla base di standards e parametri
preventivamente stabiliti.
- I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei
capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi
perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I dirigenti
relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla
giunta comunale che, sulla base delle relazioni del collegio dei revisori, può disporre
semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza
e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. Le
osservazioni ed i rilievi di cui sopra devono essere comunicati al consiglio comunale.
- Il controllo di gestione viene esercitato secondo le modalità definite dalla legge e
dal regolamento di contabilità.
Art. 117 Controllo economico e finanziario
- La revisione economico-finanziaria viene esercitata dai revisori dei conti, organo che
viene eletto dal Consiglio comunale in conformità alla legge.
- Le funzioni dei revisori, previste dalla legge, potranno essere integrate dal
regolamento di contabilità.
- I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze
del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente;
possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari del
Comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli
assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente,
istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune.
- I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
- Essi possono essere ascoltati dal Consiglio, dalla giunta e dal consiglio di
amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al loro
controllo.
TITOLO VIII
Forme di collaborazione tra enti
Capo I
Convenzioni, consorzi ed accordi
Art. 118 Convenzioni con altri enti locali
- Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula
convenzioni con altri Comuni e Province, per l'esercizio di funzioni o servizi di
interesse ultracomunale.
- Il Comune di Reggio Calabria promuove, in particolare, ogni opportuna iniziativa per la
realizzazione dell'area integrata dello Stretto.
- Ai sensi dell'articolo 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con
legge 30 dicembre 1989 n. 439, il Comune promuove forme di cooperazione con le
collettività di altri Stati.
- Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti
contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di
arbitrato.
- I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal
consiglio comunale.
- Il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 119 Consorzi
- Nell'ambito di un programma generale, il Comune, per la gestione associata di uno
o più servizi e per lesercizio associato di funzioni, può costituire
consorzi con altri soggetti pubblici, o partecipare alla costituzione di essi, secondo
le norme previste per le aziende speciali.
- Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
convenzione e lo statuto del consorzio.
- In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli
atti fondamentali del consorzio.
- Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo
delegato.
Art. 120 Accordi di programma
- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco,
ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione
di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
- L'ipotesi di accordo, predisposta dalla giunta, viene comunicata alla commissione
consiliare competente.
- Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque,
comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve
essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 121 Accordi con pubbliche amministrazioni
- Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre
proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di
disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune.
- La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, viene individuata ai sensi
dell'articolo precedente.
- Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto
compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
- Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai
controlli previsti per questi ultimi.
Art. 122 Conferenza di servizi
- Il Sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento, indice di regola una conferenza di servizi.
- L'ipotesi oggetto della conferenza viene comunicata alla commissione competente.
- Tale conferenza è sempre indetta quando il Comune debba acquisire intese, concerti,
nulla osta e non li ottenga entro quindici giorni dallinizio del procedimento
avendoli formalmente richiesti.
TITOLO IX
Funzione normativa
Capo I
Statuto, regolamenti ed ordinanze
Art. 123 Statuto
- Lo statuto, nellambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali dellorganizzazione del Comune, alle quali devono conformarsi tutti gli
atti dellEnte.
- Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per l'adozione dello
statuto e non possono essere proposte se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in
vigore o dalla sua ultima modificazione.
- Lo statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data
dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzati in forme tali che da consentire
l'effettiva conoscenza.
Art. 124 Regolamenti
- Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta
regolamenti di propria competenza.
- Per la loro formazione possono essere consultati i soggetti interessati.
- I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione
della delibera, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione
divenuta esecutiva. I regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne
consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 125 Ordinanze
- Il sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di
regolamento.
- Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni
consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a
forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo
a chiunque intenda consultarle.
- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per
le finalità di cui allart. 54 del T.U. Tali provvedimenti devono essere
adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il
periodo in cui perduri la necessità.
- In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal vicesindaco.
- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli
altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.
- Il segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e
direttive applicative di disposizioni di legge.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 126 Termini per i regolamenti
- Salvo che lo Statuto non preveda un termine diverso il consiglio comunale provvederà ad
adottare, a modificare e ad integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di nuove
leggi e dall'approvazione delle modifiche dello statuto, i regolamenti previsti.
- Lelezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio avviene nella prima
seduta utile successiva alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto.
Art. 127 Entrata in vigore dello statuto
- Il presente statuto ed ogni sua modifica o integrazione entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio dellEnte
.
- Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di
entrata in vigore.
- Il sindaco provvede a darne idonea comunicazione alla cittadinanza.
- Fino all'adozione dei suddetti regolamenti di cui allart. precedente restano in
vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che
non risultino incompatibili con la legge e con lo statuto.
Art. 128 Organizzazione degli uffici e delle Commissioni
Consiliari
Soppresso
Art. 129 Elezione del Difensore Civico
- La prima elezione del Difensore Civico avviene entro novanta giorni dalla entrata in
vigore dello Statuto.
Art. 130 Revisione dello statuto
1. La commissione speciale permanente per lo Statuto e i relativi
regolamenti attuativi, integrata dai capigruppo consiliari e da esperti, verifica, con
cadenza biennale, lo stato di attuazione dello statuto e propone eventuali adeguate
modifiche, da sottoporre all'esame del consiglio.
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