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| Rete Civica Unitaria / Comune di Reggio Cal. / Sociale / Settore Amministrativo Contabile | |||
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Assegno nucleo familiare tre figli minori
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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Per aver diritto all'assegno è necessario:
Ai
figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richied
ente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal
richiedente e con lui conviventi.
L'assegno non può essere concesso
se alcuno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del r
ichiedente, sia in affidamento presso terzi, ai sensi dell'art.2 L.184/1983.
L'assegno è concesso se, a seguito del calcolo previsto per la determinazione
della misura dell'assegno stesso, al richiedente spetterebbe una somma annua
non inferiore a euro 10.32 (L. 20.000).
In caso di irreperibilità del richiedente
, di esclusione dall'esercizio della potestà genitoria, ovvero in caso di
applicazione, nei confronti del richiedente di provvedimenti di cui all'art.
333 del codice civile, il Comune può concedere l'assegno ad un altro componente
la famiglia anagrafica.
In caso di decesso del richiedente
l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso
può essere concesso, su domanda dell'interessato, all'altro genitore o ad altr
o componente purché facente parte della famiglia anagrafica nella quale si
trovano i tre minori.
Quando presentare la domanda
La domanda, per l'intero anno solare 2004 o periodo inferiore in cui sussiste
il diritto,
va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
I requisiti soggettivi ed economici
devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda medesima.
(Quindi qualora, per esempio, il terzo figlio raggiunga la maggiore età il 20
giugno, la domanda deve essere presentata entro la data di compimento del 18°
anno e quindi entro il 20 giugno).
I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio 2005 devono fare
riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre 2004.
La domanda va presentata da uno dei genitori
nella cui famiglia anagrafica si trovano i tre figli minori sui quali esercita
la potestà genitoriale.
Occorre rivolgersi al CAAF
per essere assistiti nella compilazione del modello ISE e consegnare fotocopia
della documentazione I.S.E. presso il SEGRETARIATO SOCIALE delle
CIRCOSCRIZIONI.
L'ISE o riccometro è un sistema di valutazione delle risorse economiche di
tutti i componenti del nucleo familiare definito ai sensi del D.gls 109/98 mod.
dal Dlgs. 130/00 e ai sensi del D.P.C.M. 221/1999 modificato dal DPCM 242/01
Tale sistema tiene conto:
1) della specifica composizione del nucleo stesso (es. numero dei componenti,
handicap etc.);
2) dei redditi (lavoro, impresa etc) di tutti i componenti ;
3) del patrimonio immobiliare (case, terreni, etc)di tutti i componenti;
4) del patrimonio mobiliare ( conti correnti, titoli, azioni etc.) di tutti i
componenti.
I valori relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, a cui vengono
applicate le franchigie e le detrazioni previste dalla legge, sono considerati
nella percentuale del 20% .
Normativa di riferimento:
L. 448/98 (Finanziaria '99) art
. 65 e L.388/00 (Finanziaria 2001);
· D.lgs 109/98 modif. dal D.lgs. 130/00;
· DPCM 221/99 modif. dal DPCM 242;
· DPCM 305/99;
· DM. 29.7.1999;
· DM 452/00 modif. dal DM 337/01;
· DM 34/2002
Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
1.
Con effetto dal 1o
gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani re
sidenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino
in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 10
9, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al
comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la
disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è
corrisposto a domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o
uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del
predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficia
rio compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1
l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di
cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5
. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 m
iliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari
per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.
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