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Assegno nucleo familiare tre figli minori
Assegno nucleo familiare tre figli minori art.65

 
  

ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
 
 
Per aver diritto all'assegno è necessario:
  • essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato
  • essere genitore con tre o più figli, tutti di età inferiore agli anni 18, sui quali si esercita la potestà genitoriale.
  • Con l'ingresso nella Comunità Europea dei nuovi paesi : CIPRO, ESTONIA , LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, SLOVENIA, UNGHERIA, per i cittadini dei suddetti paesi il periodo di riferimento dovrà partire dal 1° maggio 2004.
  • Ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 L. 184/1983 e succ. mo d., e ai genitori sono equiparati gli adottanti.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richied ente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.
 
  • far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche non superiori a euro 20.891,60 (pari valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) rivalutato per le domande relative all'anno 2004, se il nucleo familiare è composto da 5 componenti. Per i nuclei familiari composti diversamente (es. 1 genitore con tre figli) o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla legge (es. presenza di componente con handicap psico-fisico) il limite di euro 20.891,60 varia secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
L'assegno non può essere concesso se alcuno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del r ichiedente, sia in affidamento presso terzi, ai sensi dell'art.2 L.184/1983.
L'assegno è concesso se, a seguito del calcolo previsto per la determinazione della misura dell'assegno stesso, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a euro 10.32 (L. 20.000).
In caso di irreperibilità del richiedente , di esclusione dall'esercizio della potestà genitoria, ovvero in caso di applicazione, nei confronti del richiedente di provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile, il Comune può concedere l'assegno ad un altro componente la famiglia anagrafica.
In caso di decesso del richiedente l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, su domanda dell'interessato, all'altro genitore o ad altr o componente purché facente parte della famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
 
Quando presentare la domanda
 
La domanda, per l'intero anno solare 2004 o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
I requisiti soggettivi ed economici devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda medesima. (Quindi qualora, per esempio, il terzo figlio raggiunga la maggiore età il 20 giugno, la domanda deve essere presentata entro la data di compimento del 18° anno e quindi entro il 20 giugno).
I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio 2005 devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre 2004.
La domanda va presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano i tre figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale.
 
Occorre rivolgersi al CAAF per essere assistiti nella compilazione del modello ISE e consegnare fotocopia della documentazione I.S.E. presso il SEGRETARIATO SOCIALE delle CIRCOSCRIZIONI.
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ISE o riccometro è un sistema di valutazione delle risorse economiche di tutti i componenti del nucleo familiare definito ai sensi del D.gls 109/98 mod. dal Dlgs. 130/00 e ai sensi del D.P.C.M. 221/1999 modificato dal DPCM 242/01
 
Tale sistema tiene conto:
1) della specifica composizione del nucleo stesso (es. numero dei componenti, handicap etc.);
2) dei redditi (lavoro, impresa etc) di tutti i componenti ;
3) del patrimonio immobiliare (case, terreni, etc)di tutti i componenti;
4) del patrimonio mobiliare ( conti correnti, titoli, azioni etc.) di tutti i componenti.
I valori relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, a cui vengono applicate le franchigie e le detrazioni previste dalla legge, sono considerati nella percentuale del 20% .
 
Normativa di riferimento:
L. 448/98 (Finanziaria '99) art . 65 e L.388/00 (Finanziaria 2001);
· D.lgs 109/98 modif. dal D.lgs. 130/00;
· DPCM 221/99 modif. dal DPCM 242;
· DPCM 305/99;
· DM. 29.7.1999;
· DM 452/00 modif. dal DM 337/01;
· DM 34/2002
 
 
 
Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
 
 
1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani re sidenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 10 9, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficia rio compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 . Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 m iliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.
 
 
 
 


 
 
Ultimo Aggiornamento: 28-May-2004     Download:  WinWord - 34Kb     34Kb        

 

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