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| Rete Civica Unitaria / Comune di Reggio Cal. / Sociale / Servizio Civile | |||
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Legge n.64 del 6 marzo 2001
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Legge 6 marzo 2001, n. 64
"Istituzione del servizio civile nazionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a)
concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa dell
a Patria con mezzi ed attività non militari;
b)
favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c)
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazio
nale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d)
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con parti
colare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura
in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione
civile; e)
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei gio
vani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare
di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto:
la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio
civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata
del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di
impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a)
ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requi
siti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste annualmente;
b)
determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizi
o civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare
volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui
al Fondo nazionale per il servizio civile;
c)
funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo f
ormativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d)
utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in e
nti ed amministrazioni operanti all'estero;
e)
funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi setto
ri di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d)
; f)
previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino ef
ficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi
dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g)
conferma delle disposizioni dell
a legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto
compatibili con la presente legge;
h)
previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizi
o militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di
coscienza; i)
garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in
riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare
servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l)
previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svo
lgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al
servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per
il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a)
assenza di scopo di lucro;
b)
capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile
volontario; c)
corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'artico
lo 1; d)
svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale
fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare
servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i
cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro
preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare,
purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e
quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di
leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comun
que nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il
numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comun
i stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni
sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di
formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse
del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è
fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il
servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare,
nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando
sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile
nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di
dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale
con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del
contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a)
le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la
domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseie
simo; b)
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivament
e alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se
non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-quater
, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita,
nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile
nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani
che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.
230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per
il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia
per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali
e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti
locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del
la legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite mass
imo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della
stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di
consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le carat
teristiche e gli standard
di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei
finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle
capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio
civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica
interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da
parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la
ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze
oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le
procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica
della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il
Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio
civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi
istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti
responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle
disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della
predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono
realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di
cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione
europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di
pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione
europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai
quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di
svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio
civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i
cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva,
rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai
fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del
conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative p
restate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il
curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a)
dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b)
dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti
locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c)
dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle
lettere b) e c)
del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per l
o sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al
comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a)
del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliard
i per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità
previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsab
ilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le
parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
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