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26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di
concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della
citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere
presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del
citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione
dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della
medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolame
nto di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale period
o. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo
sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere
ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centotta
nta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i
termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata
legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996
siano in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del
mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere
presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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