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| Rete Civica Unitaria / Comune di Reggio Cal. / Sociale / Informazioni Fondo Vittime Usura | |||
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Legge 23-2-1999 N. 44
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Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 1999 Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro
a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e
alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel
territorio dello Stato successivamente al 1o gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di
costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente
ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in
conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive
le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto,
sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non siano emersi elementi
indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il
danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito
il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue
comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel
termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4.
(Condizioni dell'elargizione)
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a)
la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsi
ve; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui
all'articolo 13;
b)
la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo conne
ssi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c)
la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a m
isura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi
cazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater,
secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della r
iabilitazione;
d)
il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimid
azione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti
all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si
abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c)
del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante
contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o de
l delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può
essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla
persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa
anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di
prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive,
i quali:
a)
subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conse
guenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione
o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime
, ovvero per ritorsione a tale attività;
b)
subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianal
e o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei
delitti di cui alla lettera a)
ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla
perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ad altri soggetti)
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati
negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi
articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili
di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente
l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno
emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8.
(Elargizione ai superstiti)
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti
ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai
soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività
economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del
territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c)
fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio
e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c),
conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie
previste dalle lettere a), b) e c),
l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le dis
posizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona
deceduta.
Art. 9.
(Ammontare dell'elargizione)
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto
dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non
superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi,
relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio,
l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma
di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre,
per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
Art. 10.
(Criteri di liquidazione)
1. L'ammontare del danno è determinato:
a)
nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e i
l mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
b)
nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimid
azione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività
esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della
riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
Art. 11.
(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione
è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti
dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
Art. 12.
(Copertura assicurativa)
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione,
l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che
può essere liquidata dall'assicuratore.
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda)
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di
questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una del
le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell' economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del le
gale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi
tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti dann
eggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le
condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le
modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle
indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento
lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli
precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data
in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è
stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico
ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per
assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere
vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini
riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico
ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico
ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione del
le generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di
procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce
il procedimento.
Art. 14.
(Concessione dell'elargizione)
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket
e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La delibera
zione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e
negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno
patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artico
li 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì
l'articolo 10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro
dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere
corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla
produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che
le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo i
mprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi
successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
rateo.
Art. 16.
(Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
la concessione dell'elargizione è revocata:
a)
se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme
già corrisposte;
b)
se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c)
se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a),
non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
Art. 17.
(Provvisionale)
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione
può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di
una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo
dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo
21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo
19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del
prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento
denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni
dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso,
dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle
condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19
possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha
causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare
la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sen
si del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e
trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini
preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero
competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque
nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddet
to ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione
del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
Art. 18.
(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a)
un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, racco
lti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile
diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1o gennaio 1990;
b)
un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge
, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione
dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c)
una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificaz
ioni, nonchè una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun
anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies
della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del
1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del
Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari
necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 19.
(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket
e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
l'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra
persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il
Comitato è composto:
a)
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigi
anato;
b)
da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmaz
ione economica;
c)
da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra l
e diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria
in esso rappresentate;
d)
da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13,
comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la
rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni
medesime;
e)
da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa
(CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per
quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato
istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, converti
to, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi
provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi
uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di
elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad
assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni naz
ionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonchè con le associazioni o con le
organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uff
ici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di
elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket
e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente artic
olo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20.
(Sospensione di termini)
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata
richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli
adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e
ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata
richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli
adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di
tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di
prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e process
uali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono
scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi
mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque
con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei
benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle
obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma
3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro
i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè a coloro che
abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito
del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il
presidente del tribunale.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a)
razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elar
gizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo
senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, nonchè unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente
legge;
b)
stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Mini
stero dell'interno e la CONSAP;
c)
snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a),
con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto
competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggior
e celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della
riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal
consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione naz
ionale di categoria;
d)
individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla
gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi
compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;
e)
individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà p
er le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le
vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a
lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
f)
prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fon
do di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 22.
(Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996)
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte,
in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della
presente legge.
Art. 23.
(Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito
dal seguente:
"1.
Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare doma
nda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
Art. 24.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente
legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi
anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono
decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può
essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla
data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla
stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui
all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente
necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la
domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal
comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le
integrazioni eventualmente necessarie.
Art. 25.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b)
il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dal
la legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti
norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21,
e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui
alle lettere a) e b)
del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.
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