Mobbing
Regolamenti, leggi, sentenze.....
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 30 dicembre 2002
(in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72). - Organizzazione interna del Dipartimento
della funzione pubblica.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 maggio 2003, (in Suppl. ord. n. 95, alla Gazz. Uff., 18 giugno,
n. 139). - Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005
Del. Uff. Presidenza LAZIO
29-01-2003, n. 3 Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale
Regolamento Reg. LAZIO
06-09-2002, n. 1 - Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale
(B.U.R. 16-09-2002, n. 25,
Supplemento ordinario
Legge regionale LAZIO
11-07-2002, n. 16 Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del
"Mobbing" nei luoghi di lavoro
Sentenze
L'iscrizione in bilancio di una posta di debito imputata a ferie
non godute da parte di un dirigente e sufficiente a giustificare un'indennità a
favore di quest'ultimo, a nulla rilevando il fatto che i dirigenti abbiano il
potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di
lavoro. È configurabile alla stregua di illecito risarcibile il comportamento
del datore di lavoro che si traduca in disposizioni gerarchiche rivolte al
dipendente al fine di indurlo ad atti contrari alla legge, potendo integrare
tale comportamento una violazione del dovere di tutelare la personalità morale
del prestatore di lavoro, imposta al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice
civile. Tale profilo, riconducibile al fenomeno del mobbing, non deve essere
confuso con la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 2059 del
codice civile e 185 del codice penale, essendo la prima una responsabilità di
natura contrattuale mentre la seconda extracontrattuale e presupponente
l'esistenza di un reato. II rifiuto esplicito, da parte di un dipendente,
all'iscrizione di voci di bilancio a causa di dubbi circa la loro regolarità da
un punto di vista contabile e fiscale non rappresenta una mancanza di
collaborazione tale da originare un venir meno del vincolo fiduciario e quindi
la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, mancando anche
l'elemento tipico della cosiddetta "giustificatezza" che si traduce
in assenza di arbitrarietà ed e assoggettata ai limiti generali di buona fede e
correttezza e ai divieti generali di discriminazione e abuso di diritto.
Cass. civ., Sez.lav.,
08/11/2002, n.15749
Si configura il reato di tentata violenza privata, ex art. 610
c.p., nell'ipotesi in cui il comportamento dell'agente determina nel soggetto
passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, una
condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a
segni somatici indicativi di iperattività del sistema nervoso autonomo, tale da
sfociare poi in una sindrome postraumatica da stress (c.d. mobbing), quando
l'esposizione all'evento traumatico dura oltre sei mesi.
Trib. Taranto, 07/03/2002
Con l'espressione "mobbing" si intende una successione
di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento
emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la
prestazione, condotto con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco
temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile. Non costituiscono,
pertanto, "mobbing" quei comportamenti del datore che sono
giustificati o da oggettive situazioni aziendali di dissesto (come la richiesta
di restituzione di una costosa macchina aziendale), ovvero da gravi
inadempimenti contrattuali del dipendente.
Trib. Milano, 11/02/2002
Il c.d. "mobbing" non è di per sè sufficiente ad
integrare gli estremi del delitto di abuso di ufficio, dovendo in ogni caso
ricorrere gli elementi tipici del reato.
Uff. indagini preliminari Trib. Palermo, 06/06/2001
Il datore di lavoro risponde in via contrattuale ed
extracontrattuale del danno esistenziale patito dal lavoratore che risulti
vittima di un comportamento persecutorio qualificabile in termini di
"mobbing" alla stregua dei requisiti richiesti dalla psicologia del
lavoro internazionale e nazionale.
Trib. Forlì, 15/03/2001
Il mobbing aziendale è collettivo e comprende l'insieme di atti
ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo. Sotto
l'aspetto soggettivo il mobbing deve contenere il dolo nell'accezione di
volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro. La fattispecie
è inoltre caratterizzata dal dolo specifico, volto all'allontanamento del
mobbizzato dall'impresa.
Trib. Como, 22/05/2001
Il "mobbing" aziendale, per cui potrebbe sussistere la
responsabilità contrattuale del datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme
di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente
inoffensivo; inoltre deve essere posto con il dolo specifico quale volontà di
nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini
dell'allontanamento del mobbizzato dall'impresa.
Trib. Como, 22/05/2001
La mancanza nell'ordinamento di una fattispecie legale di
"mobbing" non consente l'unificazione delle domande di risarcimento
per i danni da dequalificazione professionale che non possono, pertanto, essere
imputati a un illecito contrattuale permanente originato da comportamenti
persecutori sistematici. Il risarcimento dei danni da dequalificazione
professionale, quindi, va valutato considerando distintamente i danni originati
da violazione di diritti già riconosciuti dall'ordinamento e la prescrizione di
ogni singolo diritto al risarcimento decorre dalla manifestazione del danno.
Trib. Venezia, 26/04/2001
Trib. Forlì, 15/03/2001
Il mobbing - riconducibile a quel comportamento reiterato nel
tempo da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a
respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale
comportamento in un certo arco di tempo subisce conseguenze negative anche di
ordine fisico - deve individuarsi in base ai requisiti richiesti dalla
psicologia del lavoro internazionale e nazionale. Tale fenomeno può dar luogo
ad un danno esistenziale o danno alla vita di relazione, di natura sia
contrattuale che extracontrattuale, che si realizza ogniqualvolta il lavoratore
venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra
sbocchi per altra qualificazione risarcitoria. Il predetto danno da liquidarsi
in via equitativa, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., può essere rapportato
alla durata della condotta pregiudizievole e ad una percentuale della
retribuzione percepita.
E' illegittimo, per riconducibilità della condotta del datore di
lavoro al fenomeno del "mobbing", il provvedimento con il quale
l'azienda dispone il trasferimento del dipendente presso una sede secondaria
della medesima, non ricorrono infatti i presupposti oggettivi che giustificano,
in base all'art. 2103 c.c., il provvedimento in questione, nè rileva, in
proposito, il ricorso alla libera iniziativa economica dell'imprenditore.
Pertanto grava sul datore di lavoro l'obbligo di reintegrare il lavoratore
nella originaria sede di lavoro con conseguente attribuzione delle mansioni
precedentemente svolte, o di altre equivalenti.
In ipotesi di "mobbing" laddove la responsabilità del
datore di lavoro ha fonte sia contrattuale ex art. 2087 c.c. sia
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il regime di ripartizione dell'onere della
prova è quello più favorevole al dipendente e pertanto quello contrattuale;
conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere
tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica del
dipendente, mentre spetta al lavoratore dimostrare l'esistenza del nesso
causale tra l'evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro.
Il risarcimento del danno da "mobbing" qualora non
abbia dato luogo a una vera e propria invalidità psicofisica, deve essere
liquidato in via equitativa con riferimento al concetto di danno esistenziale.
La fattispecie del "mobbing" - costituente violazione
dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro a norma dell'art. 2087
c.c. - non si configura in qualsiasi caso di vessazione ai danni del
lavoratore, ma soltanto nel caso in cui l'insieme dei comportamenti vessatori
presenti i connotati indicati dalla psicologia del lavoro internazionale e
nazionale
La responsabilità risarcitoria gravante sul datore di lavoro per
il danno psico-fisico subito dal lavoratore in conseguenza di comportamenti
vessatori nei quali si configuri la fattispecie del "mobbing" ha
natura al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale. Ne consegue, sul
piano processuale, l'applicabilità della disciplina dell'onere probatorio più
favorevole al lavoratore ricorrente.
La responsabilità risarcitoria gravante sul datore di lavoro per
il danno psico-fisico subito dal lavoratore in conseguenza di comportamenti
vessatori nei quali si configuri la fattispecie del "mobbing" ha
natura al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale. Ne consegue, sul
piano processuale, l'applicabilità della disciplina dell'onere probatorio più
favorevole al lavoratore ricorrente.
Comportamenti vessatori messi in atto dal datore di lavoro e per
esso da chi si trova in posizione di supremazia rispetto alla vittima,
integrano il c.d. "mobbing" (sub. specie di "bullyng"): circostanze
quali l'ingiustificato trasferimento, il demansionamento, il difetto di
confronto con i superiori, l'eliminazione di particolari "status", il
sistematico disconoscimento datoriale possono determinare, quale conseguenza,
una sintomatologia psico-somatica sino a pregiudicare le condizioni di salute,
realizzando con il chè un danno esistenziale ogni qual volta il lavoratore
venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra
sbocchi per altra qualificazione risarcitoria, la cui quantificazione,
nell'ambito di una valutazione equitativa del danno inferto o della sofferenza
subita è legata ai parametri del tempo e della retribuzione
Trib. Forlì, 15/03/2001
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
concernente il risarcimento del danno biologico da "mobbing", anche
nel caso in cui tale controversia riguardi la materia dei pubblici servizi,
posto che l'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo
modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla giurisdizione
amministrativa le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona o a cose.
Cons. Stato, Sez.V, 06/12/2000, n.6311
Il fatto che il "mobbing" sia stato oggetto di
attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole
che vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare
conseguenze in termini di risarcimento del danno. In questa prospettiva occorre
che chi invoca tale fatto come produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne
dimostri la potenzialità lesiva. (Nella specie il tribunale riformando la
decisione di primo grado ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la
scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i
giorni all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di
aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i comportamenti
lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale carattere potrebbe
rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza comune - è davvero
imprevedibile (art. 1225 c.c.) sia con riferimento all'oggettività dei fatti
ritenuti lesivi, sia alla reattività del soggetto cui sono rivolti).
Trib. Milano, 20/05/2000
La domanda volta al riconoscimento del danno derivante da illecito
civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la quale un dipendente denuncia la
lesione del diritto alla salute derivante da attività di mobbing esercitata nei
suoi confronti esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta avanti al
giudice ordinario. Dopo l'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, la
domanda con la quale un dipendente di Asl denuncia la lesione del diritto alla
salute derivante da attività di mobbing esercitata nei suoi confronti
nell'ambito del rapporto di servizio, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80,
come modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, nell'ambito dei pubblici
servizi restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose.
Cons. Stato, Sez.V, 06/12/2000, n.6311
E' esente da vizi logici e sorretta da motivazione congrua e
coerente la decisione del giudice di merito in base alla quale accuse non
provate di "mobbing" giustificano il licenziamento ex art. 2119 c.c.
per il venir meno del rapporto fiduciario fra le parti.
Cass. civ., Sez.lav.,
08/01/2000, n.143
Il fatto che il "mobbing" sia stato oggetto di
attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole
che vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare
conseguenze in termini di risarcimento del danno. In questa prospettiva occorre
che chi invoca tale fatto come produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne
dimostri la potenzialità lesiva. (Nella specie il tribunale, riformando la
decisione di primo grado, ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la
scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i
giorni all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di
aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i comportamenti
lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale carattere potrebbe
rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza comune - è davvero
imprevedibile (art. 1225 c.c.) sia con riferimento all'oggettività dei fatti
ritenuti lesivi, sia alla reattività del soggetto cui sono rivolti).
Trib. Milano, 20/05/2000
Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale
il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata
serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d.
"mobbing"), qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e
della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori,
che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta
imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva.
Trib. Milano, 16/11/2000
Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il
datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata
serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d.
"mobbing"), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli
episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno
di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di
contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano
essere considerati dolosi.
Trib. Milano, 20/05/2000
Il lavoratore che sia vittima di comportamenti
"persecutori" da parte del datore di lavoro ha diritto al
risarcimento del cosiddetto "danno biologico" (ad es. disturbi al
sistema nervoso) ma deve dimostrare l'esistenza di un "nesso causale"
tra il comportamento del datore di lavoro ed il pregiudizio alla propria
salute. Questo il principio stabilito dalla sezione lavoro della Corte di
cassazione, che ha affrontato il caso di un lavoratore, impegnato nell'attività
sindacale, che lamentava di aver subito un comportamento persecutorio da parte
del datore di lavoro, che gli aveva spesso inflitto sanzioni risultate poi
illegittime, ostacolando in ogni modo e quotidianamente la sua attività; questo
aveva determinato l'insorgenza di disturbi nervosi con somatizzazioni (nausea, vomito,
dolori epigastrici), per cui il dipendente aveva chiesto il risarcimento del
danno biologico. Il pretore gli aveva dato ragione, ma la decisione era stata
riformata in secondo grado, e per questo motivo l'uomo era ricorso in
Cassazione. La S.C. ha però rigettato la domanda, ritenendo che il lavoratore
non avesse provato l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta del
datore di lavoro e il danno alla salute. In particolare, il lavoratore non
lamentava un danno biologico subito a causa di un unico comportamento eclatante
(come, ad es., un infortunio sul lavoro) ma un danno derivante da una
"attività persecutoria" fatta di piccoli dispetti quotidiani: in tali
casi, la prova del nesso causale tra il "mobbing" e il pregiudizio
alla salute è piuttosto difficile da fornire.
Cass. civ., Sez.lav.,
02/05/2000, n.5491
Costituisce causa di addebito della separazione il comportamento
del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di "mobbing" nei
confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano
estetico, svalutandola come moglie e come madre.
App. Torino, 21/02/2000
E' configurabile il "mobbing" in azienda nell'ipotesi
in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori,
volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo,
con gravi menomazioni della sua capacità lavorativa e dell'integrità psichica.
Trib. Torino, 11/12/1999
Il datore di lavoro è tenuto, ex art. 32 cost. e art. 2087 c.c.,
nonchè ex art. 2103 c.c., al risarcimento del danno psichico e del danno da
dequalificazione subiti dal dipendente rimasto vittima di pratiche di
"mobbing" (nella specie, è stato ritenuto fonte di responsabilità il
comportamento del datore di lavoro, che, dopo avere fatto pressione sulla dipendente
affinchè rassegnasse le dimissioni, l'aveva sostituita con un'altra impiegata,
trasferendola dagli uffici amministrativi al magazzino, con variazione "in
peius" delle mansioni).
Trib. Torino, 30/12/1999
Il c.d. mobbing, ossia il comportamento tenuto dal datore di
lavoro nei confronti del lavoratore e consistente in ripetuti soprusi tendenti
ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad espellerlo, è illecito ed obbliga il
datore di lavoro a risarcire il danno biologico e da dequalificazione professionale,
subiti dal dipendente a causa di tale comportamento.
Trib. Torino,
30/12/1999