Mobbing

 

 

Regolamenti, leggi, sentenze.....

 

 

Licenziamento illegittimo  e  risarcimento del danno: Tribunale di Pinerolo, Giudice monocratico del lavoro, n. 119 del 02.04.2004

 

ACCORDO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 12 giugno 2003 (in Suppl. ord. n. 102, alla Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152)

 

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 30 dicembre 2002 (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72). - Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2003, (in Suppl. ord. n. 95, alla Gazz. Uff., 18 giugno, n. 139). - Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005

 

Del. Uff. Presidenza LAZIO 29-01-2003, n. 3 Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

 

 

Regolamento Reg. LAZIO 06-09-2002, n. 1 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale

(B.U.R. 16-09-2002, n. 25, Supplemento ordinario

 

 

Legge regionale LAZIO 11-07-2002, n. 16 Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "Mobbing" nei luoghi di lavoro

 


Sentenze

 

 

 

L'iscrizione in bilancio di una posta di debito imputata a ferie non godute da parte di un dirigente e sufficiente a giustificare un'indennità a favore di quest'ultimo, a nulla rilevando il fatto che i dirigenti abbiano il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro. È configurabile alla stregua di illecito risarcibile il comportamento del datore di lavoro che si traduca in disposizioni gerarchiche rivolte al dipendente al fine di indurlo ad atti contrari alla legge, potendo integrare tale comportamento una violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, imposta al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile. Tale profilo, riconducibile al fenomeno del mobbing, non deve essere confuso con la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 2059 del codice civile e 185 del codice penale, essendo la prima una responsabilità di natura contrattuale mentre la seconda extracontrattuale e presupponente l'esistenza di un reato. II rifiuto esplicito, da parte di un dipendente, all'iscrizione di voci di bilancio a causa di dubbi circa la loro regolarità da un punto di vista contabile e fiscale non rappresenta una mancanza di collaborazione tale da originare un venir meno del vincolo fiduciario e quindi la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, mancando anche l'elemento tipico della cosiddetta "giustificatezza" che si traduce in assenza di arbitrarietà ed e assoggettata ai limiti generali di buona fede e correttezza e ai divieti generali di discriminazione e abuso di diritto.

Cass. civ., Sez.lav., 08/11/2002, n.15749

 

Si configura il reato di tentata violenza privata, ex art. 610 c.p., nell'ipotesi in cui il comportamento dell'agente determina nel soggetto passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, una condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattività del sistema nervoso autonomo, tale da sfociare poi in una sindrome postraumatica da stress (c.d. mobbing), quando l'esposizione all'evento traumatico dura oltre sei mesi.

Trib. Taranto, 07/03/2002

 

Con l'espressione "mobbing" si intende una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotto con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile. Non costituiscono, pertanto, "mobbing" quei comportamenti del datore che sono giustificati o da oggettive situazioni aziendali di dissesto (come la richiesta di restituzione di una costosa macchina aziendale), ovvero da gravi inadempimenti contrattuali del dipendente.

Trib. Milano, 11/02/2002

 

Il c.d. "mobbing" non è di per sè sufficiente ad integrare gli estremi del delitto di abuso di ufficio, dovendo in ogni caso ricorrere gli elementi tipici del reato.

Uff. indagini preliminari Trib. Palermo, 06/06/2001

Il datore di lavoro risponde in via contrattuale ed extracontrattuale del danno esistenziale patito dal lavoratore che risulti vittima di un comportamento persecutorio qualificabile in termini di "mobbing" alla stregua dei requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale.

Trib. Forlì, 15/03/2001

 

Il mobbing aziendale è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo. Sotto l'aspetto soggettivo il mobbing deve contenere il dolo nell'accezione di volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro. La fattispecie è inoltre caratterizzata dal dolo specifico, volto all'allontanamento del mobbizzato dall'impresa.

Trib. Como, 22/05/2001

 

Il "mobbing" aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre deve essere posto con il dolo specifico quale volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini dell'allontanamento del mobbizzato dall'impresa.

Trib. Como, 22/05/2001

 

La mancanza nell'ordinamento di una fattispecie legale di "mobbing" non consente l'unificazione delle domande di risarcimento per i danni da dequalificazione professionale che non possono, pertanto, essere imputati a un illecito contrattuale permanente originato da comportamenti persecutori sistematici. Il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, quindi, va valutato considerando distintamente i danni originati da violazione di diritti già riconosciuti dall'ordinamento e la prescrizione di ogni singolo diritto al risarcimento decorre dalla manifestazione del danno.

Trib. Venezia, 26/04/2001

Trib. Forlì, 15/03/2001

 

Il mobbing - riconducibile a quel comportamento reiterato nel tempo da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce conseguenze negative anche di ordine fisico - deve individuarsi in base ai requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale. Tale fenomeno può dar luogo ad un danno esistenziale o danno alla vita di relazione, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, che si realizza ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria. Il predetto danno da liquidarsi in via equitativa, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., può essere rapportato alla durata della condotta pregiudizievole e ad una percentuale della retribuzione percepita.

E' illegittimo, per riconducibilità della condotta del datore di lavoro al fenomeno del "mobbing", il provvedimento con il quale l'azienda dispone il trasferimento del dipendente presso una sede secondaria della medesima, non ricorrono infatti i presupposti oggettivi che giustificano, in base all'art. 2103 c.c., il provvedimento in questione, nè rileva, in proposito, il ricorso alla libera iniziativa economica dell'imprenditore. Pertanto grava sul datore di lavoro l'obbligo di reintegrare il lavoratore nella originaria sede di lavoro con conseguente attribuzione delle mansioni precedentemente svolte, o di altre equivalenti.

In ipotesi di "mobbing" laddove la responsabilità del datore di lavoro ha fonte sia contrattuale ex art. 2087 c.c. sia extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il regime di ripartizione dell'onere della prova è quello più favorevole al dipendente e pertanto quello contrattuale; conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, mentre spetta al lavoratore dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro.

Il risarcimento del danno da "mobbing" qualora non abbia dato luogo a una vera e propria invalidità psicofisica, deve essere liquidato in via equitativa con riferimento al concetto di danno esistenziale.

La fattispecie del "mobbing" - costituente violazione dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c. - non si configura in qualsiasi caso di vessazione ai danni del lavoratore, ma soltanto nel caso in cui l'insieme dei comportamenti vessatori presenti i connotati indicati dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale

La responsabilità risarcitoria gravante sul datore di lavoro per il danno psico-fisico subito dal lavoratore in conseguenza di comportamenti vessatori nei quali si configuri la fattispecie del "mobbing" ha natura al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale. Ne consegue, sul piano processuale, l'applicabilità della disciplina dell'onere probatorio più favorevole al lavoratore ricorrente.

La responsabilità risarcitoria gravante sul datore di lavoro per il danno psico-fisico subito dal lavoratore in conseguenza di comportamenti vessatori nei quali si configuri la fattispecie del "mobbing" ha natura al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale. Ne consegue, sul piano processuale, l'applicabilità della disciplina dell'onere probatorio più favorevole al lavoratore ricorrente.

Comportamenti vessatori messi in atto dal datore di lavoro e per esso da chi si trova in posizione di supremazia rispetto alla vittima, integrano il c.d. "mobbing" (sub. specie di "bullyng"): circostanze quali l'ingiustificato trasferimento, il demansionamento, il difetto di confronto con i superiori, l'eliminazione di particolari "status", il sistematico disconoscimento datoriale possono determinare, quale conseguenza, una sintomatologia psico-somatica sino a pregiudicare le condizioni di salute, realizzando con il chè un danno esistenziale ogni qual volta il lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria, la cui quantificazione, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno inferto o della sofferenza subita è legata ai parametri del tempo e della retribuzione

Trib. Forlì, 15/03/2001

 

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente il risarcimento del danno biologico da "mobbing", anche nel caso in cui tale controversia riguardi la materia dei pubblici servizi, posto che l'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose.

Cons. Stato, Sez.V, 06/12/2000, n.6311

 

Il fatto che il "mobbing" sia stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole che vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini di risarcimento del danno. In questa prospettiva occorre che chi invoca tale fatto come produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne dimostri la potenzialità lesiva. (Nella specie il tribunale riformando la decisione di primo grado ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale carattere potrebbe rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza comune - è davvero imprevedibile (art. 1225 c.c.) sia con riferimento all'oggettività dei fatti ritenuti lesivi, sia alla reattività del soggetto cui sono rivolti).

Trib. Milano, 20/05/2000

 

La domanda volta al riconoscimento del danno derivante da illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la quale un dipendente denuncia la lesione del diritto alla salute derivante da attività di mobbing esercitata nei suoi confronti esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta avanti al giudice ordinario. Dopo l'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, la domanda con la quale un dipendente di Asl denuncia la lesione del diritto alla salute derivante da attività di mobbing esercitata nei suoi confronti nell'ambito del rapporto di servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, nell'ambito dei pubblici servizi restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose.

Cons. Stato, Sez.V, 06/12/2000, n.6311

 

E' esente da vizi logici e sorretta da motivazione congrua e coerente la decisione del giudice di merito in base alla quale accuse non provate di "mobbing" giustificano il licenziamento ex art. 2119 c.c. per il venir meno del rapporto fiduciario fra le parti.

Cass. civ., Sez.lav., 08/01/2000, n.143

 

Il fatto che il "mobbing" sia stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole che vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini di risarcimento del danno. In questa prospettiva occorre che chi invoca tale fatto come produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne dimostri la potenzialità lesiva. (Nella specie il tribunale, riformando la decisione di primo grado, ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale carattere potrebbe rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza comune - è davvero imprevedibile (art. 1225 c.c.) sia con riferimento all'oggettività dei fatti ritenuti lesivi, sia alla reattività del soggetto cui sono rivolti).

Trib. Milano, 20/05/2000

 

Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva.

Trib. Milano, 16/11/2000

 

Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi.

Trib. Milano, 20/05/2000

 

Il lavoratore che sia vittima di comportamenti "persecutori" da parte del datore di lavoro ha diritto al risarcimento del cosiddetto "danno biologico" (ad es. disturbi al sistema nervoso) ma deve dimostrare l'esistenza di un "nesso causale" tra il comportamento del datore di lavoro ed il pregiudizio alla propria salute. Questo il principio stabilito dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, che ha affrontato il caso di un lavoratore, impegnato nell'attività sindacale, che lamentava di aver subito un comportamento persecutorio da parte del datore di lavoro, che gli aveva spesso inflitto sanzioni risultate poi illegittime, ostacolando in ogni modo e quotidianamente la sua attività; questo aveva determinato l'insorgenza di disturbi nervosi con somatizzazioni (nausea, vomito, dolori epigastrici), per cui il dipendente aveva chiesto il risarcimento del danno biologico. Il pretore gli aveva dato ragione, ma la decisione era stata riformata in secondo grado, e per questo motivo l'uomo era ricorso in Cassazione. La S.C. ha però rigettato la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse provato l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta del datore di lavoro e il danno alla salute. In particolare, il lavoratore non lamentava un danno biologico subito a causa di un unico comportamento eclatante (come, ad es., un infortunio sul lavoro) ma un danno derivante da una "attività persecutoria" fatta di piccoli dispetti quotidiani: in tali casi, la prova del nesso causale tra il "mobbing" e il pregiudizio alla salute è piuttosto difficile da fornire.

Cass. civ., Sez.lav., 02/05/2000, n.5491

 

Costituisce causa di addebito della separazione il comportamento del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di "mobbing" nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre.

App. Torino, 21/02/2000

 

E' configurabile il "mobbing" in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della sua capacità lavorativa e dell'integrità psichica.

Trib. Torino, 11/12/1999

 

Il datore di lavoro è tenuto, ex art. 32 cost. e art. 2087 c.c., nonchè ex art. 2103 c.c., al risarcimento del danno psichico e del danno da dequalificazione subiti dal dipendente rimasto vittima di pratiche di "mobbing" (nella specie, è stato ritenuto fonte di responsabilità il comportamento del datore di lavoro, che, dopo avere fatto pressione sulla dipendente affinchè rassegnasse le dimissioni, l'aveva sostituita con un'altra impiegata, trasferendola dagli uffici amministrativi al magazzino, con variazione "in peius" delle mansioni).

Trib. Torino, 30/12/1999

 

Il c.d. mobbing, ossia il comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore e consistente in ripetuti soprusi tendenti ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad espellerlo, è illecito ed obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno biologico e da dequalificazione professionale, subiti dal dipendente a causa di tale comportamento.

Trib. Torino, 30/12/1999